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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

EVD: Disposizioni d’esecuzione per la concretizzazione della Politica agricola 2007

26.11.2003 – 11:17

Berna (ots)

In data odierna il Consiglio federale ha varato le
disposizioni d’esecuzione relative alla Politica agricola 2007 e ha 
deciso l’entrata in vigore della maggior parte delle modifiche al 1° 
gennaio 2004. Con l’adeguamento di 42 ordinanze si concretizzano le 
indicazioni legali e finanziarie del Parlamento. La Politica 
agricola 2007 ottimizza i provvedimenti di politica agricola 
affinché si possano affrontare nel modo migliore le nuove sfide e 
sviluppare la competitività dell’agricoltura e del settore 
agroalimentare svizzeri. Inoltre, in numerosi settori semplifica 
l’attività amministrativa. Cantoni, partiti politici ed 
organizzazioni interessate hanno dovuto esprimersi in merito a 42 
ordinanze relative alla legge sull’agricoltura, alla legge sulle 
epizoozie e alla legge sulla protezione degli animali. In 
particolare, sono stati discussi ampiamente ed in modo controverso i 
criteri di entrata in materia per il diritto ai pagamenti diretti e 
agli aiuti agli investimenti: il Consiglio federale ha trovato 
soluzioni intermedie sia per il calcolo delle unità standard di 
manodopera (USM) che per gli importi deducibili dal reddito e dalla 
sostanza nonché per le esigenze in materia di formazione.
Uno degli elementi principali delle disposizioni d’esecuzione è 
composto dai dettagli concernenti la vendita all’asta che sarà 
introdotta progressivamente, a partire dal 2005, dei contingenti 
doganali del bestiame da macello e della carne. Nell’ordinanza sul 
contingentamento lattiero è disciplinata la procedura che devono 
seguire le organizzazioni di categoria per adeguare autonomamente i 
loro quantitativi di contingente. Quale conseguenza delle riduzioni 
del preventivo per il sostegno al prezzo del latte, dal 1° maggio 
2004 il supplemento per la trasformazione del latte in formaggio 
viene ridotto di un centesimo a 19 centesimi.
Nell’ambito della frutticoltura e della viticoltura sono state 
fissate le condizioni e i contributi a favore della riconversione 
della produzione. I provvedimenti volti a migliorare le strutture 
sono stati ampliati e definiti, inoltre sono stati stabiliti i 
criteri di entrata in materia ed i contributi. Per attutire le 
conseguenze degli inevitabili adeguamenti vi è la possibilità di 
nuovi aiuti di riqualificazione e di conversione dei debiti 
attraverso mutui di aiuto per la conduzione aziendale. Nel diritto 
fondiario rurale è stata raggiunta un’armonizzazione con il diritto 
agricolo e il diritto sull’affitto agricolo grazie all’introduzione 
delle USM.
Contemporaneamente al pacchetto d’ordinanze, il DFE ha varato due 
ordinanze dipartimentali (agricoltura biologica, aiuti per i 
latticini).
Le ordinanze (versione provvisoria, non pubblicata) sono a 
disposizione sin d’ora al sito Internet www.blw.admin.ch nella 
rubrica “Fascicoli / Politica agricola 2007”.
Informazioni:
Ufficio federale dell’agricoltura,
Sezione Informazione,
Jürg Jordi,
031 322 81 28

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