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Eidg. Finanz Departement (EFD)

Revisione parziale dell'ordinanza sul personale federale e adeguamento del piano sociale

22.12.2004 – 13:13

Berna (ots)

22 dic 2004 (DFF) L'ordinanza sul personale federale
e il piano sociale per l'Amministrazione federale sono stati 
adeguati. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2005.
L'ordinanza sul personale federale (OPers) è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2002 contestualmente alla legge sul personale federale 
(LPers). Essa disciplina i rapporti di lavoro del personale 
dell'Amministrazione federale. La legge e l’ordinanza hanno abolito 
il diritto dei funzionari e posto fine alla loro nomina per un 
periodo di quattro anni.
Le associazioni del personale sono state consultate e hanno accolto 
favorevolmente le modifiche.
Ordinanza sul personale federale, articolo 52 a
L'articolo 52 a prevede che lo stipendio sia garantito per due anni 
in caso di inquadramento della funzione in una classe inferiore di 
stipendio. Se l'impiegato è inquadrato in una classe inferiore di 
stipendio dopo il compimento del 55° anno di età, la garanzia dello 
stipendio si estende sino al pensionamento. In entrambi i casi, non 
viene più versata alcuna indennità di rincaro.
Ordinanza sul personale federale, articolo 79
In caso di disdetta da parte del Consiglio federale a causa della 
cessazione di una collaborazione proficua i direttori degli Uffici 
ricevono quale indennità uno stipendio annuale anziché sino a tre 
stipendi annuali come sinora.
Ordinanza sul personale federale, articolo 116a (nuovo)
I quadri di grado più elevato che al 1° giugno 2003 (data di entrata 
in vigore dei nuovi piani di previdenza di PUBLICA) hanno raggiunto 
il 55° anno di età ricevono eventuali aumenti salariali sotto forma 
di un'indennità speciale. Questa indennità è assicurata nel piano 
complementare (primato dei contributi).
Piano sociale del febbraio 2002 per l'Amministrazione federale
Una nuova funzione è ritenuta ragionevole se è inquadrata al massimo 
in tre classi di stipendio inferiori rispetto alla precedente e se 
la durata del tragitto da porta a porta per recarsi al nuovo posto 
di lavoro con i trasporti pubblici non eccede le due ore.
La garanzia dello stipendio in caso di riduzione del grado di 
occupazione è ridotta da 2 anni a 9 mesi.
Informazioni per i giornalisti:
Thierry Borel, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 11 
Corinne Raschlé, Ufficio federale del personale, tel. 031 322 62 30
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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