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Eidg. Departement des Innern (EDI)

Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

28.01.2004 – 11:10

(ots)

Il Consiglio federale ha approvato le modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, che entreranno in vigore il 1° marzo 2004.

Tra le modifiche, in maggioranza d'ordine tecnico, ve ne sono due 
che riguardano più da vicino gli assicurati e alcune organizzazioni 
private per l'aiuto agli invalidi.
Assegni speciali per i costi di trasporto Con l'entrata in vigore 
delle modifiche gli assegni per i costi di trasporto legati ai 
provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica, come la logopedia o 
l'insegnamento della lettura labiale, verranno concessi a tutti gli 
assicurati e non solo alle persone affette da un handicap fisico o 
della vista. In questo modo si è voluto eliminare la disparità di 
trattamento criticata dal Tribunale federale delle assicurazioni.
Disposizioni transitorie per gli anni 2005-2006 relative ai sussidi 
per i costi generati dall'accompagnamento a domicilio Il 1° gennaio 
2004, con la 4a revisione AI, è stato introdotto - per gli 
assicurati che non vivono in una casa per invalidi - il diritto ad 
un assegno per grandi invalidi qualora esista un bisogno 
d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (fare 
la spesa, occuparsi di questioni amministrative ecc.). 
Quest'assegno, concesso a titolo personale, permetterà agli aventi 
diritto di coprire gran parte dei costi dovuti all'accompagnamento a 
domicilio. Questa modifica fa sì che i sussidi accordati dall'AI 
alle organizzazioni per l'aiuto agli invalidi per finanziare 
l'accompagnamento a domicilio potranno essere ridotti. Nei fatti, a 
partire dal 2005, i sussidi per le prestazioni d'accompagnamento a 
domicilio continueranno ad essere versati, alle organizzazioni 
interessate, unicamente per gli assicurati che, bisognosi di una 
tale prestazione, non avranno diritto a un assegno per grandi 
invalidi per quanto riguarda l'organizzazione della realtà 
quotidiana o dovranno aspettare che trascorra il termine di attesa 
di 1 anno.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni: 		per questioni relative alle disposizioni 
transitorie per l'accompagnamento a domicilio:
	tel. 031 / 322 92 09
Claudine Bumbacher, Settore Laboratori, case per invalidi e 
organizzazioni
per altre questioni:
tel 031 / 322 90 13
	Daniela Foffa, Progetti e compiti speciali,
	Ambito assicurazione invalidità
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ulteriori informazioni e allegati sul tema sono disponibili su sito 
Internet dell'UFAS all'indirizzo www.ufas.admin.ch

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