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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Una legge per l’inchiesta mascherata Il Consiglio federale ha stabilito che entrerà in vigore il 1° gennaio 2005

01.03.2004 – 15:05

Berna (ots)

01.03.2004. L’impiego di agenti infiltrati in
Svizzera sarà disciplinato in modo chiaro e uniforme. Il Consiglio 
federale ha deciso che la legge sull’inchiesta mascherata entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2005. Tale legge si applica ai procedimenti 
penali della Confederazione e dei Cantoni, i quali dovranno emanare 
le necessarie disposizioni esecutive prima della sua entrata in 
vigore.
L’inchiesta mascherata è uno strumento che mira ad infiltrare gli 
ambienti criminali con agenti di polizia non riconoscibili come tali 
(perlopiù poiché protetti da un’identità fittizia), contribuendo in 
tal modo a fare luce su un reato. La legge federale tiene conto 
delle esigenze di efficienza del procedimento penale e garantisce 
nel contempo una procedura conforme allo Stato di diritto. Il 
ricorso agli agenti infiltrati è limitato a reati particolarmente 
gravi enumerati da un elenco esaustivo. Questo tipo di operazione 
deve inoltre essere proporzionato; in altri termini è ammissibile 
soltanto se le operazioni di inchiesta precedenti sono risultate 
infruttuose o altrimenti vane. Il ricorso a un agente infiltrato 
sottostà inoltre ad approvazione giudiziaria.
Protetti da un’identità fittizia Gli agenti infiltrati possono 
essere dotati di un’identità fittizia. Nel caso in cui un agente 
infiltrato debba comparire dinanzi a un giudice quale teste o 
persona informata sui fatti, il segreto che protegge la sua reale 
identità può essere opposto anche alle parti e al pubblico. Gli 
agenti infiltrati possono entrare in relazione con le persone 
oggetto delle indagini unicamente per concretizzarne una 
preesistente determinazione a commettere un reato. Non sono quindi 
autorizzati a istigarle alla commissione di altri o più gravi reati. 
In caso contrario, il giudice può tenere conto di tale circostanza 
in sede di commisurazione della pena o addirittura prescindere da 
una sanzione. L’imputato va informato a posteriori del fatto che nei 
suoi confronti è stata condotta un’inchiesta mascherata.
Altre informazioni:
Frank Schürmann, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 50

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