Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Maggiore efficienza nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale Il Consiglio federale pone in consultazione la Convenzione delle Nazioni Unite
15.12.2003 – 10:45
Berna (ots)
15.12.2003. Il Consiglio federale intende rafforzare la cooperazione internazionale aderendo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. Lunedì ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di porre in consultazione i tre testi.
La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 2000 e i due Protocolli addizionali il 2 aprile 2002.
Obblighi degli Stati Parte
Gli Stati Parte si impegnano a punire la partecipazione a unorganizzazione criminale e il riciclaggio di denaro e a considerare la punibilità della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri. Sono inoltre tenuti a stabilire la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche e ad assicurare la confisca di valori patrimoniali frutto di reati.
Particolare attenzione alle donne e ai bambini
Il Protocollo addizionale contro la tratta di persone si prefigge di combattere la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può essere di natura sessuale o di altro tipo (manodopera, prelievo di organi). Il Protocollo prevede in particolare di punire e prevenire tali atti, di tutelare le vittime e di rafforzare la cooperazione internazionale.
Maggiore protezione contro i passatori
Il Protocollo addizionale contro il traffico di migranti prevede lobbligo di sanzionare il traffico illegale di esseri umani esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si procura documenti fraudolenti.
Il diritto svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. Resta insufficiente unicamente la norma penale vigente in materia di traffico di esseri umani, che è però stata riveduta per contemplare anche lo sfruttamento commerciale oltre a quello sessuale; il relativo avamprogetto è già stato posto in consultazione.
Altre informazioni: Anita Marfurt, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 324 93 28