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Gestione del lupo in Svizzera

Berna (ots)

Periodo di prova
I Cantoni e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP) hanno concordato le prossime tappe da
seguire nel piano di gestione del lupo in Svizzera. È stato deciso un
periodo di prova, che servirà a raccogliere ulteriori esperienze
affinché si possano elaborare con i Cantoni e gli ambienti
interessati le migliori condizioni per gestire il ritorno naturale
del lupo. Nel frattempo le regole stabilite nel Concetto provvisorio
riguardo alle autorizzazioni di abbattimento, alle misure di
prevenzione e ai risarcimenti in caso di danni servono da
riferimento.
Durante una riunione con la direzione dell'UFAFP, i Cantoni hanno
chiesto l'introduzione di un periodo di prova al fine di raccogliere
ulteriori esperienze sul lupo. Il Concetto lupo sarà adottato al
termine di questo periodo. Affinché i Cantoni possano appoggiarsi su
regole chiare durante la fase di prova, il progetto del Concetto
serve da riferimento provvisorio sui punti seguenti:
I Cantoni possono autorizzare l'abbattimento di un animale che
causa danni insopportabili (50 pecore predate in quattro mesi in un
raggio di 5 chilometri). Al fine di permettere ai Cantoni di reagire
più rapidamente in caso di attacchi importanti, potrà essere
rilasciata un'autorizzazione di abbattimento se più di 25 animali
sono predati in un lasso di tempo di un mese in un raggio di 5
chilometri. A seconda delle circostanze, è possibile che vi sia un
allentamento di questi criteri con l'accordo dell'UFAFP.
L'attuazione di misure di protezione è prioritaria nelle regioni
popolate dal lupo. La Confederazione contribuisce ai costi relativi
alle misure di protezione. In particolare, devono essere istituiti
«centri di competenza per la protezione delle greggi di pecore».
Oltre all'allevamento e all'addestramento di animali da protezione -
cani o asini - questi centri avranno pure il compito di consigliare
gli allevatori di pecore, i quali potranno acquistarvi i propri
animali da protezione.
In caso di danni arrecati al bestiame, la Confederazione paga
l'80% dei risarcimenti versati all'allevatore, mentre il Cantone si
assume il 20% dei costi. Il Cantone è responsabile di censire il
numero di animali predati.

Contatto:

Philippe Roch
Direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente,
delle foreste e del paesaggio (UFAFP)
Tel. +41/31/322'93'01

Willy Geiger
Vice direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente,
delle foreste e del paesaggio (UFAFP)
Tel. +41/31/322'24'96

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