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Pubblicazione della domanda della DOC "Sbrinz"

Berna (ots) In data odierna l'Ufficio federale dell'agricoltura ha
pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero del commercio la domanda di
registrazione della denominazione di origine controllata (DOC)
"Sbrinz". L'organizzazione di categoria Sbrinz GmbH aveva infatti
chiesto di tutelarne la denominazione.
Lo "Sbrinz" è un formaggio grasso dalla pasta notevolmente dura,
fabbricato dal latte crudo. Le forme hanno generalmente un diametro
di 45-65 cm e un peso di 25-45 kg. Secondo quanto riportato negli
archivi statali di Berna, il formaggio duro tradizionalmente
fabbricato nella Svizzera centrale già nel XVI secolo veniva
trasportato a Brienz da dove veniva esportato. Varie fonti storiche
testimoniano che a introdurre la denominazione "Sbrinz" furono gli
Italiani che per indicare quel determinato tipo di formaggio facevano
riferimento a Brienz, il luogo dove esso veniva commercializzato.
Lo "Sbrinz" deve il suo sapore particolare al tipo di erbe
foraggiere caratterizzate dal clima della Svizzera centrale e
impiegate nell'alimentazione delle vacche, che avviene senza
l'utilizzo di insilati, al metodo di lavorazione tradizionale in
caldaie di rame e all'impiego di colture tradizio-nali di acido
lattico. Il latte crudo conferisce allo "Sbrinz" quel suo tocco
saporito.
La fabbricazione dello "Sbrinz" avviene, seguendo un dettagliato
elenco degli obblighi, nei Cantoni Svitto, Lucerna, Zugo, Obvaldo e
Nidvaldo, nel Distretto di Muri (Cantone Argovia), nei Comuni di
Obersteckholz, Lotzwil e Langenthal (Canton Berna) nonché nei tre
centri di raccolta del latte nei Distretti di See, Gaster e
Neutoggenburg nel Cantone S. Gallo (Caseifici Walde, Steinenbrücke,
Schönenberg). Almeno il 70 per cento del foraggio grezzo
somministrato alle vacche deve provenire dall'area geografica. Lo
"Sbrinz" deve avere una stagionatura di almeno 16 mesi (di cui 12
trascorsi nell'area geografica).
Il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche consente di tutelare i nomi geografici e tradizionali che
designano prodotti agricoli la cui qualità e le cui caratteristiche
principali sono determinate dalla loro origine. Per quanto concerne
il Registro delle denomina-zioni dei vini sono i Cantoni ad essere
competenti. L'utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei
produttori dell'area geografica definita che ottemperano ad un
dettagliato elenco degli obbli-ghi. Le domande di registrazione sono
esposte pubblicamente. Chiunque abbia un interesse legittimo nonché i
Cantoni possono presentare ricorso entro tre mesi.

Contatto:

Frédéric Brand
Sezione Promozione della qualità e delle vendite
tel. +41 31 322 26 29.

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