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Legge sulla cittadinanza: urge agevolare la naturalizzazione per i giovani stranieri

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha approvato mercoledì il
messaggio relativo alla naturalizzazione agevolata per giovani
stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza. Nel
contempo si è pronunciato in merito all'Iniziativa parlamentare della
Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale che
chiede di anticipare il trattamento del diritto di ricorso contro le
decisioni di naturalizzazione discriminatorie.
Cambiamenti previsti dalla revisione
* Naturalizzazione agevolata per persone straniere della seconda e
terza generazione
I giovani stranieri della seconda generazione cresciuti in
Svizzera, che hanno effettuato almeno cinque anni della scuola
dell'obbligo nel nostro Paese, che da allora vi risiedono e che, come
almeno un genitore, sono al beneficio di un permesso di dimora
durevole, potranno essere naturalizzati in via agevolata. I
richiedenti devono risiedere per almeno due anni nel relativo Comune
e la domanda deve essere inoltrata tra il quindicesimo e il
ventiquattresimo anno d'età. La competenza resterà ai Cantoni, ma la
naturalizzazione dovrà avvenire secondo questi criteri unitari di
diritto federale.
Il figlio di genitori stranieri nato in Svizzera e appartenente
alla terza generazione, otterrà la cittadinanza svizzera alla
nascita, purché un genitore abbia frequentato almeno cinque anni
della scuola dell'obbligo nel nostro Paese e, alla nascita del
figlio, disponga da almeno cinque anni di un permesso di dimora o di
domicilio.
* Termine di residenza più corto
Il termine di residenza di dodici anni per la naturalizzazione
ordinaria è assai elevato al confronto internazionale. Esso va
pertanto abbassato a otto anni. Il termine di residenza cantonale e
comunale non deve inoltre superare i tre anni.
* Semplificazioni procedurali
La Confederazione è coinvolta nel processo di naturalizzazione in
procedura ordinaria. Secondo il diritto vigente essa concede
un'approvazione federale di naturalizzazione prima della
naturalizzazione definitiva nel Cantone e nel Comune.  Si tratta di
una procedura pesante e che comporta inutili doppioni. In avvenire la
Confederazione si limiterà pertanto a esercitare un semplice diritto
di approvazione.
Ciò le consentirà di continuare a svolgere la sua funzione di
sorveglianza e impedire che siano naturalizzate persone che non
osservano l'ordine giuridico svizzero o che minacciano la sicurezza
interna o esterna della Svizzera.
* Tasse di naturalizzazione ragionevoli
Secondo il diritto attuale, Cantoni e Comuni sono del tutto liberi
nel fissare l'ammontare delle tasse di  naturalizzazione. In certi
casi esse si elevano fino a più salari mensili, rischiando di indurre
persone che pur adempiono le pertinenti condizioni a rinunciare alla
naturalizzazione per sole ragioni di ordine finanziario. In avvenire
sarà posto rimedio a tale situazione in quanto potranno essere
prelevate tasse volte alla sola copertura delle spese procedurali.
* Introduzione di un diritto di ricorso
La regolamentazione vigente a livello federale in materia di
naturalizzazione consente ai Comuni e ai Cantoni di negare la
naturalizzazione in ogni momento e senza indicarne i motivi, anche se
il richiedente è perfettamente integrato nel nostro Paese e gode di
una reputazione irreprensibile. Dal punto di vista dello Stato di
diritto, tale fatto è preoccupante ed è valso di recente parecchie
critiche al nostro sistema di naturalizzazione. Si vuole pertanto
introdurre un diritto di ricorso contro le decisioni di
naturalizzazione negative, a condizione tuttavia che si tratti di
decisioni arbitrarie o discriminatorie. Tale è il caso, ad esempio,
per le decisioni motivate della sola appartenenza del richiedente a
un determinato Paese o gruppo etnico.
* Ulteriori modifiche della legge sulla cittadinanza
In avvenire, i figli di padre svizzero non coniugato con la madre
otterranno la cittadinanza svizzera alla nascita nel nostro Paese. I
fanciulli apolidi potranno essere naturalizzati in via agevolata dopo
cinque anni di dimora in Svizzera. La disparità di trattamento
prevista dalla legge attuale per le svizzere che hanno ottenuto la
cittadinanza prima del 1992 automaticamente per matrimonio e le
svizzere che l'hanno ottenuta per naturalizzazione, discendenza o
adozione, appare oggigiorno priva di senso e sarà pertanto soppressa.
Gli agevolamenti per la naturalizzazione delle persone straniere
della seconda e terza generazione e la sostituzione
dell'autorizzazione federale di naturalizzazione mediante un semplice
diritto di approvazione della Confederazione necessitano
obbligatoriamente una modifica costituzionale. A tal fine occorre il
voto favorevole della maggioranza del popolo e dei Cantoni. Il
messaggio precitato verte inoltre sulle modifiche di legge previste
in seguito alla modifica costituzionale.
* Iniziativa parlamentare
L'iniziativa parlamentare della Commissione delle istituzioni
politiche del Consiglio nazionale chiede che il diritto di ricorso
sia anticipato, cos" da poter essere trattato prima degli altri punti
di revisione contenuti nel messaggio sulla cittadinanza. Il
Parlamento tratterà presumibilmente la revisione della
regolamentazione in materia di cittadinanza assai rapidamente. Questa
modifica necessita di una revisione della legge sulla cittadinanza.
Il Consiglio federale lascia che sia il Parlamento a decidere se
trattare separatamente questo punto della revisione.

Contatto:

Roland Schärer, Ufficio federale degli stranieri,
tel. +41 31 322 42 84
Daniel Babey, Ufficio federale degli stranieri, tel. +41 31 322 43 49
Christoph Müller-Tragin, Ufficio federale degli stranieri,
tel. +41 31 325 90 32

Servizio d'informazione DFGP:
Tel. +41 31 323 51 29
Fax +41 31 322 40 82
Internet: www.ejpd.admin.ch

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