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Nuova disposizione concernente il genocidio inserita nel CP

Entra in vigore per la Svizzera la Convenzione contro il genocidio.
Berna (ots) Il 15 dicembre il Codice penale svizzero (CP) verrà
completato con una nuova disposizione concernente il genocidio,
rendendolo di esclusiva competenza della giurisdizione civile
federale. Con questa revisione del Codice penale il Consiglio
federale mette la Svizzera in condizione di poter adempiere gli
obblighi derivanti dalla Convenzione contro il genocidio.
Il 6 dicembre 2000 - tre mesi dopo il deposito dello strumento di
adesione presso il Segretario generale dell´ONU entrerà in vigore per
la Svizzera la Convenzione internazionale per la prevenzione e la
repressione del crimine di genocidio. La Convenzione contro il
genocidio, a cui aderiscono 132 Stati, è uno dei trattati
internazionali più accettati. Inoltre da tempo la comunità
internazionale degli Stati riconosce al divieto di genocidio un
valore consuetudinario di diritto internazionale. L´adesione alla
Convenzione richiede tuttavia l´emanazione di una pertinente
disposizione penale che vieti il genocidio. Il 24 marzo 2000 il
Parlamento ha adottato all´unanimità tale nuova disposizione in base
alla quale vanno puniti determinati gravi atti se sono stati commessi
nell´intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo
nazionale, razziale, religioso o etnico.
L´entrata in vigore della fattispecie del genocidio riveste pure
particolare rilevanza nell´ottica dello statuto della futura Corte
penale internazionale. Anche il cosiddetto "Statuto di Roma" -
adottato nel luglio del 1998 a Roma - reprime il genocidio. La
Svizzera prevede di ratificare prossimamente tale Statuto. Il 15
novembre 2000 il Consiglio federale ha trasmesso all´attenzione del
Parlamento il relativo messaggio.
Giurisdizione federale
La nuova disposizione conferisce alla giurisdizione federale la
competenza in materia di genocidio. Il legislatore sottolinea in tal
modo l´importanza che attribuisce al perseguimento e alla repressione
del genocidio. La delega del perseguimento penale all´autorità
federale si giustifica segnatamente anche perché nel caso del
genocidio si tratta, di regola, di reati commessi all´estero e dunque
non è dato alcun punto di riferimento diretto in un Cantone.
Soluzione transitoria
Altre parti del progetto concernente il genocidio adottato dal
Parlamento il 24 marzo 2000, in base alle quali l´autorità civile è
competente per il perseguimento e la repressione del genocidio,
potranno essere poste in vigore dal Consiglio federale soltanto dopo
che le autorità federali preposte al perseguimento penale saranno
state potenziate. Un siffatto ampliamento è reso necessario dal
cosiddetto progetto efficienza licenziato dal Parlamento alla fine
del 1999: grazie a tale progetto la Confederazione ottiene nuove
competenze nell´ambito del perseguimento penale nei casi della
criminalità organizzata, del riciclaggio di denaro e delle gravi
forme di criminalità economica. Le strutture necessarie a tale scopo
saranno a disposizione soltanto a partire dal 2002. Conseguentemente
nella fase di transizione le procedure per genocidio saranno portate
avanti conformemente al diritto vigente: se oltre al genocidio sono
stati commessi anche crimini di guerra, il Consiglio federale può
trasmettere siffatti reati punibili a un tribunale militare per il
giudizio. Se occorre giudicare unicamente un genocidio, saranno
competenti le autorità civili. In tale caso le autorità federali
possono condurre la procedura penale autonomamente oppure
trasmetterla alle autorità cantonali.
Tale soluzione transitoria garantisce che la Svizzera possa
adempiere gli obblighi giuridici internazionali derivanti
dall´adesione alla Convenzione contro il genocidio.

Contatto:

Peter Müller, Vicedirettore, Ufficio federale di giustizia,
tel. +41 31 322 41 33.

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