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BK: Bilaterali II: Referendum facoltativo per sette accordi

Berna (ots)

Il Consiglio federale propone al Parlamento di
sottoporre sette degli accordi bilaterali II al referendum 
facoltativo. Nessuno degli accordi soddisfa i criteri di diritto 
costituzionale per essere sottoposto al referendum obbligatorio.
Per questa proposta al Parlamento, il Consiglio federale si basa sui 
chiarimenti in materia di diritto costituzionale a cui ha proceduto 
il gruppo di lavoro interdipartimentale "Procedura di approvazione" 
diretto dall'Ufficio federale di giustizia. Otto dei nove risultati 
dei negoziati concernenti i Bilaterali II sono costituiti da accordi 
e devono essere approvati dal Parlamento (prodotti agricoli 
trasformati, statistica, pensioni, ambiente, media, lotta contro la 
frode, tassazione dei redditi da risparmio). Il nono risultato dei 
negoziati (educazione / formazione / gioventù) è costituito da una 
dichiarazione di intenti.
Conformemente alla Costituzione federale (art. 141), i trattati 
internazionali devono di principio essere sottoposti al referendum 
facoltativo soltanto se comprendono disposizioni importanti che 
contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è 
necessaria l'emanazione di leggi federali. L'accordo sui prodotti 
agricoli trasformati non adempie le condizioni per il referendum 
facoltativo perché si tratta unicamente di un adeguamento del 
Protocollo 2 esistente dell'Accordo di libero scambio del 1972.
Gli altri sette accordi comprendono invece disposizioni importanti 
che contengono norme di diritto. Alcuni (media, tassazione dei 
redditi da risparmio, Schengen/Dublino) richiedono anche adeguamenti 
legislativi per poter essere attuati. Sono quindi date le condizioni 
per sottoporre questi accordi al referendum facoltativo.
Nessun referendum obbligatorio
Non sono invece soddisfatte le condizioni costituzionali per il 
referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. 
Nessun accordo prevede in effetti l'adesione a un'organizzazione per 
la sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale.
Queste condizioni non sono soddisfatte nemmeno per l'accordo di 
associazione a Schengen/Dublino. Schengen non è un'organizzazione, 
ma una forma di cooperazione internazionale.
In base ai risultati dei negoziati, in futuro la Svizzera potrà 
riprendere il diritto di Schengen solo dopo aver concluso un nuovo 
accordo internazionale. A tal fine è necessaria una nuova 
approvazione conformemente alla procedura svizzera in materia di 
approvazione (Consiglio federale, Parlamento, referendum). Non ha 
quindi luogo un trasferimento di sovranità a una comunità 
sopranazionale.
CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA
Informazione e comunicazione
23.6.2004
Per informazioni:
Adrian Sollberger, Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE 
tel. 031 322 26 40

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