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Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft

DATEC - Emissione di organismi pericolosi per l’ambiente: nuova normativa

Berna (ots)

Quali sono i requisiti da rispettare per le emissioni
sperimentali di organismi geneticamente modificati (OGM) o patogeni? 
E per la loro messa in commercio? In che modo si può impedire la 
diffusione delle cosiddette piante invasive come l’Ambrosia? La 
risposta a queste domande viene fornita dalla versione rivista 
dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA), 
inviata in consultazione dal DATEC. L’OEDA è un elemento importante 
dell’attuazione della nuova legge sull’ingegneria genetica. Con la 
legge sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1º gennaio 2004, e la 
conseguente modifica della legge sulla protezione dell’ambiente, il 
Parlamento ha fissato nuove e più severe basi giuridiche per 
l’utilizzazione di organismi (cfr. riquadro). Per poter essere 
attuate, tali disposizioni vanno ora concretizzate, in particolare 
mediante la modifica dell’ordinanza sull’emissione deliberata 
nell’ambiente.
Le nuove basi giuridiche prevedono requisiti più rigorosi per le 
emissioni sperimentali e la messa in commercio di organismi. 
Inoltre, vengono ora regolamentate anche le cosiddette specie 
vegetali e animali invasive o allogene, che possono sostituirsi a 
quelle indigene. Ecco le novità più importanti introdotte nell’OEDA:
• Emissioni sperimentali: l’emissione deliberata di organismi 
geneticamente modificati o patogeni dovrà essere motivata. Sarà 
inoltre necessario descrivere le eventuali nuove conoscenze 
acquisite in materia di biosicurezza e analizzare il possibile 
rischio di danneggiamento delle colture vicine. • Messa in 
commercio: in caso di emissione di organismi geneticamente 
modificati (OGM), occorrerà valutare l’eventuale danneggiamento 
delle colture vicine, il rispetto della dignità della creatura e la 
garanzia della responsabilità civile. Andrà inoltre effettuata una 
sorveglianza a lungo termine che dovrà comprendere i seguenti 
elementi: - notifica obbligatoria delle emissioni di OGM 
nell’ambiente; - rilevamenti per valutare la presenza di OGM e altri 
organismi nell’ambiente; - monitoraggio delle possibili conseguenze 
ambientali dell’utilizzazione di determinati organismi 
(geneticamente modificati, invasivi e di altro tipo). La moratoria 
di cinque anni attualmente in vigore vieta l’impiego diretto di OGM 
nell’ambiente. Continueranno invece ad essere ammesse le 
importazioni di derrate alimentari e di alimenti per animali 
contenenti tali organismi. • Piante e animali invasivi: per non 
favorirne l’ulteriore diffusione, sarà vietato qualsiasi impiego di 
determinate specie invasive, come ad esempio la vendita come piante 
ornamentali (ad es. il Poligono del Giappone) o l’utilizzazione come 
antiparassitari (ad es. la coccinella asiatica). Tali specie, 
infatti, non solo compromettono la diversità biologica, ma possono 
anche costituire un pericolo per l’uomo, gli animali e l’ambiente e 
causare danni economici. La lotta alle specie vegetali e animali 
invasive spetta ai Cantoni, che possono attuarla informando le 
cerchie interessate (aziende che operano nel settore del 
giardinaggio e della lotta antiparassitaria biologica) e la 
collettività, impiegando mezzi meccanici, chimici o termici e 
gestendo in modo adeguato la vegetazione (ad es. pascolamento).
Il DATEC ha inviato l’avamprogetto dell’ordinanza sull’emissione 
deliberata nell’ambiente ai Cantoni, alle cerchie interessate e alle 
organizzazioni affinché possano esprimersi in merito. La 
consultazione durerà fino al 3 aprile 2006. L’entrata in vigore 
dell’ordinanza è prevista per la metà del prossimo anno.
Berna, 22 dicembre 2005
DATEC     Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni:
•	Georg Karlaganis, capo della divisione Sostanze, suolo, 
biotecnologia dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e 
del paesaggio (UFAFP), tel. 079 415 99 62
•	Hans Hosbach, sezione Biotecnologia e flussi di sostanze, 
divisione Sostanze, suolo, biotecnologia dell’UFAFP, tel. 031 322 
54 36
Allegati: 	
•	Avamprogetto dell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi 
nell’ambiente (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, 
OEDA)
•	Rapporto esplicativo
Quattro obiettivi di protezione Come la legge sull’ingegneria 
genetica, anche l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente 
si prefigge quattro obiettivi di protezione: • protezione della 
salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, evitando in 
particolare i pericoli derivanti da sostanze tossiche o allergeniche 
contenute negli organismi; • salvaguardia della diversità biologica 
e della sua utilizzazione sostenibile, impedendo in particolare la 
propagazione degli organismi o la trasmissione alla flora o alla 
fauna selvatiche delle nuove proprietà riconducibili alla modifica 
genetica; • protezione della produzione senza OGM e garanzia della 
libertà di scelta dei consumatori, evitando in particolare che, sul 
terreno (attraverso il flusso di polline) o dopo la raccolta (a 
causa dell’impiego apparecchi contaminati), gli OGM si mescolino 
agli organismi non geneticamente modificati; • tutela della dignità 
della creatura nelle specie animali e vegetali, vietando in 
particolare l’impiego di animali e piante le cui proprietà e 
funzioni specifiche sono state fortemente compromesse in seguito a 
modifiche genetiche.

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