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EVD: Finanziamento dei costi delle scorte obbligatorie per gli inibitori della neuraminidasi

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento
federale dell'economia, in collaborazione con il Dipartimento 
federale dell'interno e il settore interessato, di garantire il 
finanziamento a lungo termine dei costi delle scorte obbligatorie di 
inibitori della neuraminidasi. Il DFE assicurerà, in collaborazione 
con il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il settore 
interessato, il finanziamento a lungo termine dei costi delle scorte 
obbligatorie e, all'occorrenza, la liquidazione senza profitti e 
perdite di tali scorte. A tale proposito, la soluzione prevista 
consisterebbe nel garantire questo finanziamento tramite tutti gli 
altri medicamenti soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie, 
trasferendo le spese delle scorte obbligatorie sui prodotti di cui i 
prezzi al consumo sono stati approvati dalle autorità.
I medicamenti antivirali e in particolare il Tamiflu®, inibitore 
della neuraminidasi, hanno un ruolo essenziale nella lotta alle 
pandemie influenzali. Quando si manifestano i primi sintomi della 
malattia, questo prodotto può essere somministrato facilmente ai 
pazienti per un trattamento che dura finché è disponibile un vaccino 
efficace.
Già all'inizio del 2004 il Consiglio federale aveva previsto la 
costituzione di scorte obbligatorie anche per gli inibitori della 
neuraminidasi al fine di garantire l'approvvigionamento del Paese. 
Nel frattempo la costituzione di una scorta obbligatoria è 
praticamente terminata. Tale scorta è sufficiente, in caso di 
pandemia influenzale, per assicurare la profilassi del personale 
sanitario durante un periodo di 6 settimane e per la terapia del 25% 
della popolazione, secondo le raccomandazioni dell'OMS.
In linea di massima, i costi generati dalla costituzione di scorte 
obbligatorie di un determinato prodotto devono essere assunti 
secondo il principio di causalità: ciò significa che i costi, in 
ultima analisi, si ripercuotono sul prezzo di vendita di tale 
prodotto. I proprietari di scorte obbligatorie vengono indennizzati 
da un fondo di garanzia alimentato dell'economia privata: coloro che 
mettono in circolazione il prodotto per la prima volta versano un 
contributo al fondo stesso. Di conseguenza la Confederazione non 
deve assumersi oneri finanziari a causa delle scorte obbligatorie.
Nel caso del Tamiflu®, il fondo di garanzia non può coprire 
durevolmente le spese correnti, poiché le vendite di inibitori della 
neuraminidasi, in tempi normali, sono troppo modeste per consentire 
di generare da sole gli importi richiesti.
Informazioni:
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese
Gerold Lötscher,
direttore supplente,
tel. 031 322 21 98
Peter Graf,
capo Sezione delle scorte obbligatorie,
tel. 031 322 21 84

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