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EFD: Disposizioni in materia di risanamento e liquidazione di banche nonché maggiore protezione dei depositanti

Berna (ots)

31 mar 2004 (DFF) Il Consiglio federale ha posto in
vigore con effetto al 1° luglio 2004 la modifica della legge sulle 
banche, decisa l'autunno scorso dal Parlamento, unitamente agli 
adeguamenti delle relative ordinanze. La procedura in materia di 
risanamento e liquidazione di banche viene così semplificata e 
uniformata. La protezione dei depositanti viene migliorata e 
adeguata al livello di protezione vigente nell'UE; la legge concede 
comunque alle banche un anno di tempo per apportare gli adeguamenti 
necessari.
L'impulso a modificare la legge è stato dato a suo tempo dalla 
chiusura della Cassa di risparmio e di credito di Thun (SLT), che ha 
destato grande sconcerto nell'opinione pubblica e ha avuto risalto 
anche fuori dai confini nazionali. La procedura di liquidazione 
della SLT ha evidenziato diverse lacune. Alla luce di questa 
situazione, si è sentita altresì l'esigenza di rafforzare la 
protezione dei depositanti. La modifica di legge, approvata 
all'unanimità dal Parlamento l'ottobre scorso, consente di 
raggruppare nella legge sulle banche e concentrare all'essenziale le 
disposizioni in materia di fallimento della banca, attualmente 
disseminate in diversi atti normativi. La vigilanza, il risanamento 
e la liquidazione di banche sono meglio armonizzati e posti sotto 
l'esclusiva responsabilità della Commissione federale delle banche 
(CFB). La nuova procedura di risanamento può essere adeguata a ogni 
singolo caso. Dopo aver sentito creditori e proprietari, 
l'incaricato del risanamento elabora un piano di risanamento, che 
dovrà essere omologato dalla CFB. Nei casi in cui non si raggiunge 
il risanamento, la CFB avvierà la procedura di fallimento della 
banca.
Anche la protezione dei depositanti viene migliorata. In caso di 
liquidazione di una banca, i creditori con depositi fino a 5'000 
franchi vengono soddisfatti prima di tutti gli altri creditori. Il 
privilegio nel fallimento dell'importo di 30'000 franchi è esteso a 
tutti i depositi presso banche. I depositi privilegiati sono ora 
protetti da una garanzia obbligatoria, fondata in massima parte 
sull'autodisciplina delle banche. L'autodisciplina deve essere 
approvata dalla CFB. Per la garanzia dei depositi è stato fissato un 
importo massimo di quattro miliardi di franchi. Quest'ultimo è 
quattro volte superiore a quello attuale. Le banche sono inoltre 
tenute a coprire complessivamente la metà di tale importo con 
liquidità supplementare. I depositanti ottengono in questo modo un 
livello di protezione paragonabile a quello vigente nell'EU. Le 
banche hanno un anno di tempo per adeguare la garanzia dei depositi 
alle nuove esigenze.
Informazioni per i giornalisti:
Barbara Schaerer, Amm. federale delle finanze, tel. 031 322 60 18
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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