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EFD: Entrata in vigore delle disposizioni in materia di trasparenza nella previdenza professionale

Berna (ots)

24 mar 2004 (DFF) In data odierna il Consiglio
federale ha approvato una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione 
vita, che fa maggiore chiarezza nella previdenza professionale. 
Parallelamente è stata introdotta una quota minima di distribuzione 
nell'ambito della partecipazione alle eccedenze ("legal quote").
Nel quadro della revisione della legge sulla previdenza 
professionale (LPP) è stata modificata anche la legge 
sull'assicurazione vita (LAssV). La nuova disposizione obbliga gli 
istituti privati di assicurazione sulla vita, che operano nel 
settore della previdenza professionale, a presentare il conto 
d'esercizio in modo più differenziato - più trasparente - di quanto 
avvenuto finora. Inoltre, il Consiglio federale decide l'entità 
delle eccedenze che devono essere versate ("legal quote"). 
L'articolo 6 LAssV obbliga il Consiglio federale a emanare le 
disposizioni esecutive necessarie. La modifica dell'ordinanza 
sull'assicurazione vita adempie questo compito.
Disposizioni in materia di trasparenza
Le disposizioni in materia di trasparenza esigono che gli 
assicuratori tengano una contabilità della previdenza professionale 
separata da quella delle altre attività (assicurazione individuale 
sulla vita, assicurazione collettiva, che non serve alla previdenza 
professionale, e operazioni con l'estero). Gli averi degli 
assicurati devono essere custoditi separatamente dagli altri valori 
patrimoniali in un fondo speciale di garanzia per la previdenza 
professionale.
All'interno della previdenza professionale è prescritta una 
dettagliata ripartizione del conto d'esercizio nelle seguenti 
componenti: risparmio, rischio e spese amministrative. Infine, ogni 
assicuratore deve approntare all'attenzione delle proprie fondazioni 
collettive e degli istituti di previdenza assicurati le informazioni 
necessarie per l'adempimento degli obblighi legali d'informazione 
introdotti nella nuova LPP.
"Legal quote"
Ai sensi dell'articolo 6 LAssV la "legal quote" stabilisce: "in 
quale misura le eccedenze sono versate agli istituti di previdenza e 
alle opere previdenziali". Secondo il progetto della nuova legge 
sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), deve essere versato 
almeno il 90 per cento delle eccedenze. Nel corso del dibattito 
parlamentare era stata sollevata la questione se con il termine 
"eccedenza" si debba intendere l'eccedenza lorda (l'utile prima 
della deduzione degli oneri) oppure l'eccedenza netta (l'utile dopo 
la deduzione degli oneri). In Parlamento ci sono stati sostenitori 
di entrambe le interpretazioni. Le ordinanze menzionate prevedono un 
compromesso tra le due varianti; in linea di principio si prende 
come base l'eccedenza lorda, tuttavia negli anni caratterizzati da 
un buon utile si passa all'utile netto.
In questo modo si realizzano entrambi gli obiettivi perseguiti con 
l'introduzione di una quota minima di distribuzione: limitare la 
possibilità degli istituti d'assicurazione di conseguire degli 
utili, senza impedire la formazione del necessario capitale di 
rischio. La formazione di capitale di rischio è prescritta dalla 
legge affinché i diritti degli assicurati non siano messi in 
pericolo, le garanzie nei loro confronti possano essere 
costantemente rispettate e anche i rischi "peggiori" possano 
rimanere assicurati.
Informazioni per i giornalisti:
Manfred Hüsler, tel. 031/ 324 93 38
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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