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Revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge sulle borse - Avviata la consultazione

Berna (ots)

19 dic 2003 (DFF) Le vigenti disposizioni relative
all'assistenza amministrativa nella legge sulle borse devono essere 
sottoposte a revisione. Lo dimostra il fatto che l'assistenza 
amministrativa nei confronti di singoli Stati è completamente 
bloccata e che le relative direttive internazionali non possono 
essere rispettate. Un motivo delle difficoltà esistenti riesiede 
nelle esigenze eccessive in materia di confidenzialità. Un altro 
motivo è la cosiddetta procedura del cliente, che conferisce 
esaustivi diritti di parte alla persona interessata dall'assistenza 
amministrativa come quello di consultare gli atti e di essere 
sentiti. Il disegno di revisione colma le lacune esistenti limitando 
il principio di confidenzialità e abbreviando la procedura del 
cliente. Nel gennaio del 2004 sarà avviata la procedura di 
consultazione concernente il suddetto disegno di revisione. Questo è 
quanto ha deciso in data odierna il Consiglio federale.
Secondo le vigenti disposizioni nella legge federale del 24 marzo 
1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle 
borse, LBVM, RS 954.1), la Commissione federale delle banche (CFB) 
può prestare assistenza amministrativa alle autorità estere di 
vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari se le 
informazioni richieste sono utilizzate esclusivamente ai fini della 
vigilanza diretta sulle borse e sul commercio di valori mobiliari 
(Principio di specialità; art. 38 cpv. 2 lett. a LBVM) e se le 
autorità sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto 
professionale (Principio di confidenzialità; art. 38 cpv. 2 lett. b 
LBVM). Legato al principio della confidenzialità è anche il fatto 
che l'autorità estera di vigilanza richiedente può trasmettere 
informazioni a una seconda autorità dello stesso Paese solo previo 
consenso della CFB (Principio della lunga mano). La trasmissione 
alle autorità penali è ammessa solo se è possibile l'assistenza 
giudiziaria in materia penale e la punibilità è data sia in 
Svizzera, sia nel Paese dell'autorità richiedente (doppia 
punibilità; art. 38 cpv. 2 lett. c LBVM). Un'altra particolarità 
svizzera è la cosiddetta procedura del cliente (art. 38 cpv. 3 
LBVM), che conferisce esaustivi diritti di parte alla persona 
interessata dall'assistenza amministrativa come quello di consultare 
gli atti e di essere sentiti.
Le esigenze in materia di confidenzialità poste dal diritto svizzero 
sono in contraddizione in particolar modo con il diritto procedurale 
degli USA, secondo il quale i documenti rilevanti per la procedura 
sono, da un certo momento in poi, accessibili al pubblico. Inoltre, 
il principio della lunga mano ostacola l'assistenza amministrativa 
della CFB nei confronti degli Stati le cui autorità di vigilanza sui 
mercati finanziari non possono adempiere esse stesse i loro compiti 
legali, ma devono far capo ai tribunali penali, civili o 
amministrativi. Infine, la procedura del cliente prolunga 
notevolmente la durata della procedura.
Le esigenze svizzere in materia di confidenzialità sono eccessive e 
in alcuni Stati, in particolare negli USA, bloccano completamente 
l'assistenza amministrativa. A causa della prassi applicata dalla 
Svizzera in materia di assistenza amministrativa, la piazza 
finanziaria elvetica ha la reputazione di permettere abusi di 
mercato e di non offrire aiuto nel perseguimento efficace dei reati 
borsistici. L'insufficiente capacità della Svizzera di fornire 
assistenza amministrativa comporta inoltre il rischio, che le 
autorità estere di vigilanza sulle borse impediscano alle banche e 
ai commercianti di valori mobiliari svizzeri l'accesso ai loro 
mercati borsistici o non forniscano più assistenza amministrativa 
alla CFB per mancata reciprocità.
Il disegno di revisione si prefigge di colmare le lacune esistenti. 
Il principio di confidenzialità sottostà alla riserva delle 
prescrizioni estere sulla pubblicità dei procedimenti. Inoltre esso 
sopprime il principio della lunga mano nell'ambito del principio di 
specialità. Di conseguenza, la trasmissione di informazioni a una 
seconda autorità estera è ora possibile, se questa autortià è 
incaricata di attuare regolamentazioni in materia di borse, 
commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari. 
Nel contempo, con riserva del principio di specialità, sono 
soppressi anche il divieto di ritrasmettere le informazioni alle 
autorità penali e la connessa condizione della doppia punibilità. La 
comunicazione di informazioni non contemplata dal principio di 
specialità, ad esempio per scopi fiscali, resta pertanto vietata. 
Inoltre la procedura del cliente è più stringata e accelerata, 
affinché sia possibile trasmettere le informazioni richieste entro 
sei mesi.
Nel gennaio del 2004, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) 
avvierà presso le cerchie interessate la procedura di consultazione 
concernente il disegno di revisione. La relativa documentazione può 
essere consultata nel sito internet del DFF o richiesta all'Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Distribuzione 
Pubblicazioni, 3003 Berna.
Informazioni: Barbara Schaerer, Dipartimento federale delle finanze, 
tel. 031 322 60 18
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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