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EFD: Oro della Banca nazionale: i ricavi devono andare ai Cantoni e alla Confederazione

Berna (ots)

30 gen 2003 (DFF) Il ricavo della vendita delle 1'300
tonnellate di oro che la Banca nazionale svizzera non necessita più 
ai fini della politica monetaria deve fluire nella misura dei 2/3 ai 
Cantoni e di 1/3 alla Confederazione. Il valore reale del patrimonio 
aureo deve essere mantenuto e trasferito in un fondo esterno che lo 
gestisce. Questo è quanto ha deciso ieri il Consiglio federale. Il 
mantenimento del valore reale e l'utilizzazione del patrimonio aureo 
deve essere disciplinato nella Costituzione. Affinché Confederazione 
e Cantoni possano approfittare, già prima dell'entrata in vigore di 
questa base giuridica, dei ricavi provenienti dall'oro già venduto e 
reinvestito deve essere concluso un ulteriore accordo sulla 
ripartizione degli utili. Nel contempo il Consiglio federale 
raccomanda di respingere l'iniziativa COSA che intende destinare 
all'AVS una buona parte degli utili ordinari della Banca nazionale.
Nella sua seduta di ieri il Consiglio federale ha discusso diversi 
punti in materia di utilizzazione dell'oro della Banca nazionale. Al 
riguardo esso ha preso le seguenti decisioni di base:
Mantenimento del valore reale del patrimonio aureo: di principio, 
dopo il doppio NO del mese di settembre scorso, il patrimonio aureo 
potrebbe essere considerato "riserva monetaria eccedentaria" e, 
secondo la vigente Costituzione (art. 99 cpv. 4 Cost), distribuito 
ai Cantoni in ragione di 2/3 e di 1/3 alla Confederazione sulla base 
dell'adeguamento dell'accordo sulla ripartizione degli utili o, se 
del caso, di una nuova disposizione di legge. Il mantenimento del 
valore reale del patrimonio, propugnato da diverse cerchie di 
popolazione come emerge dall'analisi della votazione, necessita per 
contro di una base costituzionale speciale, indipendentemente dalla 
chiave di ripartizione scelta e indipendentemente dal fatto che ciò 
avvenga presso la Banca nazionale o presso un fondo separato. Una 
base costituzionale per il mantenimento del valore reale è 
importante, poiché il vigente articolo 99 capoverso 4 Cost prevede 
la distribuzione degli utili della Banca nazionale a Cantoni e 
Confederazione. I beneficiari di una tale distribuzione possono 
disporre dei mezzi illimitatamente. Ora, con un obbligo del 
mantenimento del valore reale questa ampia facoltà non è più data.
Il Consiglio federale mantiene la sua posizione secondo cui il 
patrimonio aureo, accumulato sull'arco di diversi decenni, non deve 
essere consumato oggi bensì mantenuto nella sua sostanza. In pari 
tempo il patrimonio deve essere rapidamente scorporato dalla Banca 
nazionale, in quanto una gestione a lungo termine da parte sua 
comporta il pericolo di conflitti di interessi con il mandato di 
politica monetaria della BNS.
2/3 Cantoni, 1/3 Confederazione: dopo un'approfondita discussione il 
Consiglio federale ha deciso che i ricavi conseguiti dal patrimonio 
aureo devono andare nella misura di 2/3 ai Cantoni e di 1/3 alla 
Confederazione. Sebbene la chiave di ripartizione vigente per gli 
utili della Banca nazionale non venga cambiata, è opinione del 
Consiglio federale, già manifestata prima della votazione di 
settembre, che l'utilizzazione del patrimonio aureo debba essere 
democraticamente legittimata con la creazione di una base legale 
separata. Con la base costituzionale per lo scorporo e il 
mantenimento del patrimonio aureo il Consiglio federale vorrebbe 
quindi disciplinare in pari tempo anche l'utilizzazione dei redditi 
del patrimonio.
Nel quadro delle discussioni sono state trattate anche altre 
proposte di utilizzazione come l'AVS, le misure legate alla 
formazione o la formazione di personale medico. Secondo il Consiglio 
federale, la garanzia del finanziamento dell'AVS è un problema 
urgente che purtroppo non può essere risolto con l'assegnazione di 
una parte dei ricavi del patrimonio aureo. Il Consiglio federale 
ritiene che misure per la formazione siano necessarie e ragionevoli, 
ma esprime il suo scetticismo per l'utilizzazione dei redditi del 
capitale aureo a questo scopo. La formazione, quale importante 
compito statale, deve essere finanziata con il budget ordinario e 
non dovrebbe dipendere da finanziamenti speciali. Inoltre, il 
finanziamento delle misure per la formazione tramite il patrimonio 
aureo sarebbe problematico a causa della determinazione dell'esatta 
destinazione dei mezzi e dell'armonizzazione con l'attuale politica 
in materia di formazione dell'ente pubblico. Altro scopo di impiego 
affine in discussione era la valutazione del finanziamento della 
formazione dei medici. Infatti lo studio della medicina è una delle 
formazioni superiori più costose. Tuttavia il Consiglio federale è 
dell'opinione che non si dovrebbe scegliere una sola facoltà per un 
impegno a livello federale. Sebbene la formazione universitaria sia 
di competenza dei Cantoni universitari, questi già ricevono comunque 
oggigiorno un sostegno finanziario.
Nuovo accordo sulla ripartizione degli utili: il Consiglio federale 
sottoporrà al più presto al Parlamento una base costituzionale che 
regoli il mantenimento del valore della sostanza e l'utilizzazione 
dei redditi provenienti dal patrimonio aureo. Fino all'entrata in 
vigore di questa base costituzionale gli utili dell'oro venduto e 
reinvestito confluiscono nel normale conto economico della BNS. Dato 
che in occasione della stesura dell'accordo sulla ripartizione degli 
utili del mese di aprile del 2002 non si è tenuto conto di tali 
utili supplementari, questi contribuiscono, in condizioni quadro 
invariate, a un aumento maggiore del previsto degli accantonamenti a 
titolo di politica monetaria della BNS. Il Consiglio federale ha 
quindi deciso di avviare le discussioni con la BNS per un nuovo 
accordo sulla ripartizione degli utili limitato nel tempo. Già prima 
dell'entrata in vigore di una diversa base costituzionale, esso 
permetterebbe di distribuire anche a Confederazione (1/3) e Cantoni 
(2/3) il ricavo della vendita del patrimonio aureo. Una tale 
distribuzione supplementare potrebbe avere luogo per la prima volta 
solo nella primavera del 2004 e ammonterebbe a circa 300 milioni di 
franchi. Essa aumenterebbe con ulteriori vendite dell'oro. Dalla 
primavera del 2006 la distribuzione supplementare ammonterebbe, 
secondo stime prudenti, a circa 500 milioni di franchi per anno. Gli 
importi esatti e tutti gli altri elementi di una simile 
distribuzione supplementare devono ancora essere concordarti tra il 
DFF, la direzione generale e il consiglio della Banca nazionale.
Reiezione dell'iniziativa COSA: nell'autunno 2002 è riuscita 
l'iniziativa popolare "Utili della Banca nazionale per l'AVS". Essa 
propone di modificare la disposizione costituzionale vigente, 
secondo la quale gli utili della Banca nazionale sono destinati per 
almeno 2/3 ai Cantoni. Gli autori dell'iniziativa propongono di 
ripartire l'utile netto della BNS come segue: un miliardo di franchi 
all'anno ai Cantoni e il resto al Fondo AVS. Nella sua seduta di 
ieri, il Consiglio federale ha pure colto l'occasione per un primo 
esame dell'iniziativa COSA. Esso la considera estremamente 
problematica, soprattutto per quanto concerne l'indipendenza della 
Banca nazionale. La credibilità della BNS verrebbe infatti messa in 
dubbio se uno scopo di politica sociale, ovvero il finanziamento 
dell'AVS, venisse inserito nell'articolo costituzionale concernente 
la Banca centrale. Inoltre, dato che i promotori dell'iniziativa si 
basano su stime degli utili della BNS evidentemente troppo elevate, 
vi è il pericolo che, una volta accettata l'iniziativa, si eserciti 
una pressione politica maggiore sulla BNS affinché essa aumenti i 
propri versamenti a favore dell'AVS.
Riserve auree eccedentarie
A seguito della soppressione del vincolo del franco all'oro, la BNS 
dispone di riserve monetarie di gran lunga superiori a quelle 
necessarie per la politica monetaria. Un patrimonio del controvalore 
di 1'300 tonnellate di oro può essere utilizzato per altri scopi 
pubblici. Il 22 settembre 2002 Popolo e Cantoni hanno votato su due 
proposte di utilizzazione e hanno respinto l'iniziativa UDC, che 
intendeva destinare l'intero patrimonio aureo all'AVS. Nel contempo 
è stato respinto anche il controprogetto di Consiglio federale e 
Parlamento, che prevedeva di mantenere il valore del patrimonio e di 
ripartire i ricavi tra AVS, Cantoni e Fondazione "Svizzera 
solidale". Le sorti del patrimonio aureo erano pertanto di nuovo 
incerte.
Affari parlamentari
Nella sessione primaverile 2003 dovranno essere discussi diversi 
interventi parlamentari sul tema dell'utilizzazione delle riserve 
auree eccedentarie. Inoltre, entro l'inizio di ottobre il Consiglio 
federale dovrà pronunciarsi sull'iniziativa popolare "Utili della 
Banca nazionale per l'AVS" ("iniziativa COSA"). A tenore 
dell'iniziativa gli utili ordinari della SNB non andrebbero come 
finora per 1/3 alla Confederazione e 2/3 ai Cantoni, bensì al Fondo 
AVS. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un 
miliardo di franchi annui.
Informazioni: 
Urs Plavec, Amm. federale delle finanze, tel. 031 322 54 31 
Werner Abegg, Banca nazionale svizzera, tel. 01 631 32 76
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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