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Il Consiglio federale adotta l'ordinanza relativa alla legge sul trasferimento dei beni culturali

(ots)

Il Consiglio federale ha approvato le disposizioni esecutive relative alla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali e ha adottato la rispettiva ordinanza. La legge e l'ordinanza entrano in vigore il 1° giugno 2005. La legge sul trasferimento dei beni culturali disciplina l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, l'esportazione e il rimpatrio dalla Svizzera. Con questa legge la Confederazione intende contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali.

L'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali 
(ordinanza sul trasferimento dei beni culturali) contiene le 
disposizioni esecutive relative alla legge sul trasferimento dei 
beni culturali. Essa disciplina in particolare gli obblighi di 
diligenza che i mercanti d'arte e le case d'aste sono tenuti a 
rispettare dal 1° giugno 2005 nell'ambito del commercio di beni 
culturali. Tra questi figura in particolare l'obbligo di accertare 
l'identità dei clienti al fine di impedire le transazioni anonime di 
beni culturali. Inoltre i mercanti d'arte e le case d'aste sono 
tenuti a compilare un registro in cui devono riportare i dati 
dettagliati dei singoli beni culturali.
Quanto agli obblighi di diligenza dei mercanti d'arte e delle case 
d'aste, l'ordinanza sul trasferimento dei beni culturali è impostata 
in modo liberale e si fonda sull'autoresponsabilità del settore. 
Obblighi di diligenza particolari vigono per il commercio di oggetti 
archeologici ed etnologici. Il rispetto di questi obblighi è 
controllato da un servizio specializzato dell'Ufficio federale della 
cultura che coadiuverà e consiglierà gli ambienti interessati al 
momento di applicare la nuova normativa federale.
Con l'entrata in vigore della legge sul trasferimento dei beni 
culturali la Svizzera adempie l'impegno scaturito dalla Convenzione 
UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per 
interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e 
trasferimento di proprietà di beni culturali.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Per informazioni: Andrea F. G. Raschèr, responsabile Diritto e 
Affari internazionali, Ufficio federale della cultura, tel. 031 322 
86 08
La legge sul trasferimento dei beni culturali e l'ordinanza sul 
trasferimento dei beni culturali sono disponibili sul sito 
dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch).

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