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Misure di risanamento nella previdenza professionale: il Consiglio federale stabilisce la data per l'entrata in vigore

(ots)

Le nuove disposizioni legali volte a rimediare alla copertura insufficiente nella previdenza professionale entreranno in vigore il 1° gennaio 2005. Per quella data, il Consiglio federale ha previsto l'entrata in vigore delle relative modifiche alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Allo stesso momento prenderanno effetto le modifiche alle ordinanze d'esecuzione e alle istruzioni destinate alle autorità di vigilanza. In questo modo gli istituti di previdenza disporranno di strumenti efficaci per ristabilire il grado di copertura qualora fosse insufficiente.

Affinché gli istituti di previdenza con copertura insufficiente 
abbiano un maggior margine di manovra, soprattutto nell'ambito della 
previdenza professionale obbligatoria, verrà data loro, a certe 
condizioni, la possibilità di non adempiere al requisito legale, che 
prevede una copertura in grado di garantire costantemente la 
totalità degli obblighi. Allo stesso tempo verrà ampliato il 
catalogo di misure applicabili in caso di copertura insufficiente. 
Nella LPP, nella Legge sul libero passaggio e nelle relative 
ordinanze d'esecuzione saranno disciplinate le seguenti misure di 
risanamento: 1. Contributi per il risanamento: per rimediare ad una 
copertura insufficiente gli istituti di previdenza possono prelevare 
contributi (a fondo perso) presso datori di lavoro e lavoratori. 
Questi contributi rimangono alla cassa pensioni anche nel caso in 
cui il lavoratore dovesse lasciare l'azienda. 2. Un contributo per 
il risanamento può essere richiesto anche ai beneficiari di rendite, 
ma solo a condizioni molto restrittive. In particolare, durante i 10 
anni precedenti l'introduzione della misura, essi devono aver 
beneficiato di aumenti di rendite spontanei. Le rendite iniziali, 
compresi gli aumenti legali apportati da allora, non possono essere 
ridotte. 3. Riduzione del tasso d'interesse: se la riscossione di 
contributi di risanamento si rivela insufficiente, gli istituti di 
previdenza hanno la possibilità di applicare all'avere di vecchiaia 
LPP un tasso d'interesse inferiore di al massimo mezzo punto 
percentuale al tasso minimo LPP (che attualmente è del 2,25% e 
passerà al 2,5% il 1° gennaio 2005) . 4. Sospensione dei versamenti 
anticipati: durante il periodo di copertura insufficiente, 
l'istituto di previdenza ha la competenza di limitare, nel tempo o 
nell'importo, i versamenti anticipati di fondi del secondo pilastro 
per la promozione della proprietà di abitazioni destinati al 
rimborso di prestiti ipotecari. 5. Versamenti da parte del datore di 
lavoro che possono essere dedotti dalle imposte per il risanamento 
dell'istituto di previdenza: vi è la possibilità di procedere a 
versamenti fino a concorrenza dell'importo scoperto su un conto 
destinato alla riserva dei contributi del datore di lavoro, nella 
misura in cui siano utilizzati per impedire l'adozione di altre 
misure volte a rimediare alla copertura insufficiente.
Affinché l'istituto di previdenza con copertura insufficiente possa 
ricorrere a queste misure, il suo regolamento dovrà prevederle in 
modo esplicito. L'autorità di vigilanza cantonale, o federale nel 
caso di istituti di previdenza attivi a livello nazionale, 
verificherà che i regolamenti siano conformi al diritto.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni:	Tel. 031 / 322 90 61
	Jürg Brechbühl, vicedirettore 
	Ambito Vecchiaia e superstiti
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati:	Modifica d'ordinanza, commento, istruzioni
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet 
dell'UFAS all'indirizzo www.ufas.admin.ch

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