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Moderata estensione della pubblicità del registro fondiario - Il Consiglio federale pone in vigore la modifica dell'ordinanza il 1° aprile 2005

(ots)

11.03.2005. La pubblicità del registro fondiario viene leggermente estesa in base alle esigenze della pratica, in particolare dell'economia. Venerdì il Consiglio federale ha posto in vigore la relativa modifica del regolamento per il registro fondiario (RRF) con effetto al 1° aprile 2005.

Attualmente possono accedere ai dati del registro fondiario 
cantonale memorizzati in forma elettronica soltanto le persone 
autorizzate a stendere atti autentici, gli ingegneri geometri e 
determinate autorità. Ora si intende estendere l'accesso alle 
banche, alle casse pensioni e alle assicurazioni operanti nel 
settore ipotecario. I diritti d'accesso sono conferiti soltanto agli 
utenti identificati all'interno di un sistema chiuso (Intranet), a 
condizione che necessitino dei dati per esercitare la loro attività. 
I dati non possono essere utilizzati per altri fini, e in 
particolare non a scopo di marketing.
Se finora erano pubblici soltanto i rapporti di proprietà di un 
singolo fondo, ora è possibile consultare anche i dati del libro 
mastro relativi alle servitù e agli oneri fondiari, come pure 
determinate menzioni, senza dover rendere verosimile un interesse. È 
possibile rendere accessibili i dati in Internet. Per motivi di 
protezione dei dati, le informazioni possono essere richiamate 
soltanto in relazione a un determinato fondo, e non a una persona.
Per ulteriori informazioni:
Peter Flury, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 324 83 55

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