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EJPD: Accolto ricorso di santésuisse contro il tariffario di una clinica privata

(ots)

01.10.2004. Il Consiglio federale ha preso una decisione in merito alla vertenza sul tariffario delle prestazioni ambulatoriali di una clinica privata del Cantone di Soletta. Venerdì ha infatti accolto un ricorso interposto dall'Associazione degli assicuratori malattie svizzeri (santésuisse), rivedendo al ribasso il valore del punto tariffario della clinica privata in questione.

Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il tariffario medico unificato 
(TARMED) applicabile alle prestazioni ambulatoriali fornite dagli 
ospedali e dagli studi medici privati. Nel Cantone di Soletta, 
santésuisse e una clinica privata non sono riusciti a raggiungere un 
accordo sul valore iniziale del punto tariffario. Il Consiglio di 
Stato del Canton Soletta ha pertanto fissato tale valore con effetto 
a partire dal 1° gennaio 2004. Santésuisse ha quindi impugnato la 
decisione dinanzi al Consiglio federale, chiedendo una riduzione del 
valore del punto.
Nella decisione in questione, il Consiglio federale ha rilevato che 
la convenzione quadro TARMED stipulata tra santésuisse e „H+ Gli 
ospedali svizzeri“ (l'Associazione degli ospedali svizzeri) prevede 
disposizioni applicabili unicamente in caso di accordo tra i partner 
tariffali. Se chiamato a fissare il valore del punto, il Governo 
cantonale non è tenuto ad applicare né i criteri di calcolo 
convenuti dai partner tariffali né il meccanismo di adeguamento 
previsto dall'allegato alla convenzione quadro. Il Cantone deve 
invece decidere basandosi sulle leggi (legge sull'assicurazione 
malattie, LAMal) e le ordinanze pertinenti.
La neutralità dei costi è un principio vincolante
Il Consiglio federale osserva inoltre che la neutralità dei costi è 
un principio vincolante della LAMal e che il valore del punto 
dev'essere calcolato in base a un metodo che garantisca il 
raggiungimento di tale obiettivo. Nel calcolare il valore del punto, 
il Consiglio federale si fonda sulle raccomandazioni del 
Sorvegliante dei prezzi, in quanto il metodo di calcolo da questi 
utilizzato è attualmente l'unico in grado di produrre l'auspicato 
adeguamento strutturale e di garantire la neutralità dei costi. Se 
si applica tale metodo alla clinica privata in questione, ne risulta 
un valore del punto pari a 94 centesimi. Poiché gli ospedali 
pubblici del Cantone di Soletta hanno tuttavia concordato un punto 
pari a 95 centesimi, occorre prevedere lo stesso valore anche per la 
clinica. Il Consiglio federale ha pertanto ridotto retroattivamente 
(a partire dal 1° gennaio 2004) da 1.10 franchi a 95 centesimi il 
valore del punto applicabile alla clinica privata.
Altre informazioni:
Brigitte Rohner, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 40 77

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