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EJPD: Cooperazione più intensa con le Filippine Il Consiglio federale approva il messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

Berna (ots)

01.09.2004. La Svizzera e le Filippine intendono
intensificare la cooperazione nella lotta alla criminalità 
internazionale. Mercoledì il Consiglio federale ha approvato il 
messaggio concernente il Trattato bilaterale di assistenza 
giudiziaria in materia penale.
Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la 
Svizzera e le Filippine intende reprimere con maggiore efficacia la 
criminalità, in particolare lo sfruttamento sessuale di minori, ma 
anche la tratta di donne e bambini, il traffico di droga, la 
corruzione, i reati economici e il terrorismo. Firmando il Trattato, 
la Svizzera risponde a una preoccupazione primaria espressa in 
occasione dei congressi mondiali di Stoccolma e di Yokohama contro 
lo sfruttamento sessuale commerciale di minori.
Ampliamento progressivo della rete di trattati bilaterali
Il Trattato istituisce una base giuridica internazionale in vista 
della collaborazione dei due Paesi in materia di indagini, di 
perseguimento e di repressione dei reati e si inserisce nella logica 
del progressivo potenziamento della rete globale di trattati 
bilaterali di assistenza giudiziaria in materia penale. Alla luce 
del carattere viepiù transnazionale del crimine, appare sempre più 
importante ampliare tale rete per combattere in modo efficace la 
criminalità. Dopo l’Accordo stretto con Hong Kong, il Trattato con 
le Filippine è il secondo trattato bilaterale di assistenza 
giudiziaria in materia penale che la Svizzera conclude con uno Stato 
asiatico.
Il Trattato riprende i principi fondamentali della Convenzione 
europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della legge 
federale sull’assistenza internazionale in materia penale. 
Disciplina tra l’altro la consegna di oggetti o di valori 
patrimoniali sequestrati, la trasmissione di informazioni senza che 
ne sia stata fatta domanda nonché l’audizione mediante 
videoconferenza dei testimoni e dei periti. Inoltre il Trattato 
riduce notevolmente le esigenze formali (ad es. formalità di 
legalizzazione) e designa le Autorità centrali quali diretti 
interlocutori in materia di domande di assistenza giudiziaria; 
snellisce e sveltisce quindi la procedura di assistenza giudiziaria. 
Se esistono seri motivi per ritenere che un procedimento penale 
violi i diritti dell’uomo, è possibile rifiutare l’assistenza 
giudiziaria in materia penale.
Altre informazioni:
Folco Galli, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 77 88

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