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Promuovere la trasparenza dell'amministrazione Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sulla trasparenza

Berna (ots)

12.02.2003. Il Consiglio federale intende facilitare
l'accesso del pubblico a documenti ufficiali e in tal modo 
promuovere la trasparenza dell'amministrazione. Allo scopo, 
mercoledì, ha licenziato il messaggio concernente la legge federale 
sulla trasparenza dell'amministrazione.
La legge sulla trasparenza prevede il passaggio dal principio del 
segreto a quello della trasparenza: ognuno ha il diritto di accesso 
ai documenti ufficiali. Per proteggere interessi pubblici o privati 
prevalenti, tale diritto può tuttavia essere limitato o negato. La 
legge li enumera in modo esaustivo: per esempio vi sono interessi 
pubblici prevalenti qualora la libera formazione dell'opinione e 
della volontà di un'autorità venga compromessa dalla prematura 
divulgazione di documenti ufficiali o qualora la sicurezza interna o 
esterna sia minacciata dalla possibilità di accedere a documenti 
ufficiali. Vi sono interessi privati prevalenti qualora vi sia grave 
pregiudizio della sfera privata o qualora sia reso pubblico un 
segreto professionale, d'affari o di fabbricazione. Restano salve le 
disposizioni particolari che figurano in altre leggi (segreto 
bancario, segreto fiscale).
Il principio della trasparenza con riserva del segreto vale per 
l'Amministrazione federale nonché per le organizzazioni che 
adempiono compiti pubblici nella misura in cui emanano decisioni (p. 
es. FFS, Posta o INSAI). Non sottostanno al campo d'applicazione 
della legge sulla trasparenza la Banca nazionale svizzera, la 
Commissione federale delle banche, gli assicuratori malattie e 
incidenti nonché la Cassa di compensazione AVS, gli uffici AI 
cantonali e gli uffici incaricati dell'esecuzione della legge 
sull'assicurazione contro la disoccupazione.
Procedura di consultazione: semplice e rapida Ogni persona può 
chiedere di consultare documenti ufficiali, senza dover per questo 
dimostrare un interesse particolare. Allo scopo indirizza la sua 
domanda all'autorità che ha emanato il documento oppure che lo ha 
ricevuto da terzi non soggetti alla legge sulla trasparenza. 
L'accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto a pagamento. Se 
tuttavia il trattamento della domanda richiede soltanto un onere 
modesto, si può rinunciare a riscuotere un emolumento.
Se l'accesso non è accordato o non è accordato nella misura 
richiesta, il richiedente può rivolgersi all'Incaricato federale 
della protezione dei dati e della trasparenza. Se tale procedura di 
mediazione non dà esito positivo, resta aperta la normale procedura 
di ricorso: l'autorità pronuncia una decisione che può essere 
impugnata davanti a un'istanza giudiziaria.
L'Incaricato federale della protezione dei dati - sotto la nuova 
denominazione di "Incaricato federale della protezione dei dati e 
della trasparenza" - assumerà in avvenire, accanto alle sue attuali 
funzioni, anche quelle di mediatore e consulente secondo la legge 
sulla trasparenza. La riunione delle funzioni consente sia di 
strutturare in modo semplice la procedura d'accesso sia di sfruttare 
le sinergie. Tale modo di procedere assicura inoltre che, nonostante 
l'introduzione del principio della trasparenza, la protezione dei 
dati personali continui a essere garantita.
Altre informazioni:
Vicedirettore Luzius Mader, Ufficio federale di giustizia,
tel. 031 322 41 02

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