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Inst. féd. Propriété Intellectuelle

Il diritto dei brevetti non può distinguere tra invenzioni desiderate e indesiderate

Berna (ots)

Mercoledì, nella risposta all'interpellanza del
consigliere nazionale Hans Widmer (Lucerna), il Consiglio federale ha
ribadito che la Svizzera deve cogliere le opportunità offerte dalla
biotecnologia in particolare nel campo della sanità. In tale ambito,
il diritto dei brevetti fornisce uno stimolo considerevole agli
investimenti nella ricerca e nello sviluppo (ad es. medicinali contro
malattie come l'AIDS, il cancro, il morbo di Parkinson o
l'Alzheimer). In assenza di brevetti, il progresso scientifico, di
enorme utilità per la società, sarebbe pressoché inimmaginabile in
settori come quello medico. Il Consiglio federale ha pertanto sempre
affermato - ancorché con alcune riserve - la possibilità di
brevettare invenzioni biotecnologiche.
Nei confronti di coloro che rifiutano tali brevetti, il Consiglio
federale sottolinea che un brevetto non è un certificato di idoneità
all'immissione di un'invenzione sul mercato. Un brevetto permette al
suo titolare semplicemente di estromettere terzi dallo sfruttamento
commerciale dell'invenzione brevettata, senza tuttavia conferirgli il
diritto di farne effettivamente uso. Spetta ad altre leggi, ad
esempio la legge sull'ingegneria genetica attualmente al vaglio del
Parlamento, determinare se e a quali condizioni tale diritto sia
riconosciuto. Proprio nel delicato settore della biotecnologia,
simili autorizzazioni costituiscono il presupposto necessario dello
sfruttamento commerciale di un brevetto d'invenzione. Le
autorizzazioni non hanno nulla a che vedere con il brevetto. Brevetto
e autorizzazione allo sfruttamento sono infatti due nozioni ben
distinte.
L'autorità competente in materia di brevetti non è una commissione
d'etica. Non spetta quindi a detta autorità condurre il dibattito
etico in merito a quali metodi siano applicabili nell'ambito della
ricerca per conseguire un indubbio beneficio sul piano medico. Essa
non può neppure imbrigliare l'utilizzo di nuove tecnologie. Al
momento del rilascio del brevetto, lo sfruttamento commerciale di
un'invenzione non è certo. Dal profilo dei diritto dei brevetti, non
è quindi possibile operare una distinzione tra applicazioni
desiderate e indesiderate di un'invenzione. Il diritto dei brevetti è
pertanto inidoneo a dirigere la ricerca o addirittura a lottare
contro evoluzioni negative della stessa.
Il Consiglio federale non ritiene opportuno neppure riconsiderare
le linee direttrici concernenti il brevetto di invenzioni nel campo
degli organismi viventi. La discussione relativa va piuttosto svolta
alla luce dei risultati della consultazione concernente la revisione
della legge sui brevetti.

Contatto:

Felix Addor, tel. 31 322 48 02
Istituto federale della proprietà intellettuale