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Office fédéral de la justice

Espiare la pena nel Paese d'origine anche senza il consenso del condannato

Berna (ots)

Il Consiglio federale approva il protocollo aggiuntivo all'accordo di
trasferimento
In futuro i condannati che fuggono nel loro Paese
d'origine o che dopo l'esecuzione della pena sono stati espulsi dallo
Stato in cui è stata pronunciata la sentenza dovranno espiare la pena
nel Paese d'origine anche se non hanno dato il loro consenso. Questa
possibilità è prevista dal protocollo aggiuntivo all'accordo di
trasferimento del Consiglio d'Europa approvato venerdì dal Consiglio
federale. Dopo la firma, il protocollo aggiuntivo deve ancora essere
approvato dal Parlamento.
L'accordo del Consiglio d'Europa relativo al trasferimento dei
condannati consente ai detenuti stranieri di espiare la pena nel
Paese d'origine. L'accordo persegue uno scopo umanitario ed è volto a
promuovere il reinserimento dei detenuti nella società. Il consenso
del condannato all'estero nonché l'assenso dello Stato dove è stata
pronunciata la sentenza e di quello di origine costituiscono il
presupposto per un trasferimento nel Paese d'origine per l'esecuzione
della pena.
La pratica mostra che in due casi, non contemplati dall'accordo,
sarebbe opportuno un trasferimento dell'esecuzione della pena al
Paese d'origine del condannato anche senza il consenso di
quest'ultimo:
  • se il condannato dallo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza fugge nel suo Paese d'origine sottraendosi cos" all'espiazione della pena;
  • se il condannato deve in ogni caso lasciare lo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza dopo aver espiato la pena (ad esempio in seguito a un'espulsione da parte della polizia degli stranieri) e pertanto un obiettivo importante dell'esecuzione della pena, ossia il reinserimento dell'autore di un reato nella società, può essere soltanto parzialmente realizzato.
Migliore reinserimento sociale e contributo allo sgravio dei
penitenziari svizzeri
Per questo motivo è stato elaborato un protocollo aggiuntivo
all'accordo con la partecipazione determinante della Svizzera. Il
protocollo aggiuntivo consente allo Stato in cui è stata pronunciata
la sentenza e al Paese d'origine di accordarsi in questi due casi
sull'esecuzione della pena nel Paese d'origine del condannato senza
il consenso di quest'ultimo. Finora 10 Paesi hanno ratificato e altri
16 hanno firmato il protocollo aggiuntivo (stato: fine aprile 2001).
Il protocollo aggiuntivo non solo colma le lacune nell'esecuzione
della pena, bensì persegue altresì il reinserimento sociale: tale
reinserimento nel Paese d'origine è più facilmente realizzato se il
condannato espia la pena in un ambiente sociale e culturale
conosciuto. Inoltre, l'applicazione del protocollo aggiuntivo
dovrebbe comportare una riduzione in Svizzera dell'elevata quota di
detenuti stranieri (che attualmente nei singoli penitenziari
corrisponde fino all'85 per cento) nonché un effetto deterrente verso
i criminali esteri che non risiedono in Svizzera (turisti del
crimine).

Contatto:

Mario-Michel Affentranger, Ufficio federale di giustizia,
tel. +41 31 322 43 42

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