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Département fédéral des finances

Rapporto Montebourg: ampio e ingiustificato attacco

Berna (ots)

Un rapporto di una missione d'informazione
parlamentare francese critica parecchi aspetti della legislazione e
prassi svizzere di lotta contro il riciclaggio di denaro. Il rapporto
giudica gli sforzi sostenuti dalla Svizzera nella lotta contro la
delinquenza finanziaria ma lo fa in modo unilaterale e in parte
polemico. Sul ruolo avanguardistico ricoperto dalla Svizzera rispetto
ad altri Paesi nella lotta contro il riciclaggio di denaro nel
settore non bancario non viene detto nulla. Il Dipartimento federale
delle finanze (DFF) respinge tutte le accuse di lassismo nella lotta
contro il riciclaggio di denaro. Relativizza inoltre l'importanza e
l'eloquenza di rapporti di questo genere e precisa che le conclusioni
dei parlamentari francesi sono in contraddizione con le constatazioni
di organismi internazionali. Questi ultimi hanno infatti attestato
che in Svizzera la lotta contro il riciclaggio di denaro ha raggiunto
uno standard elevato.
Il rapporto è stato redatto dopo due visite effettuate in Svizzera
da una delegazione di parlamentari francesi nei mesi di settembre del
1999 e del 2000. Per questa procedura, peraltro insolita, le autorità
svizzere hanno dato tutta la loro disponibilità. Il rapporto non si
fonda su un'analisi dettagliata degli strumenti svizzeri di lotta
contro il riciclaggio di denaro, bens" mescola, in una valutazione
parziale, aspetti pertinenti, erronei e in parte polemici di tutti i
possibili temi riguardanti la piazza finanziaria svizzera. Un simile
attacco discredita già di per sé il rapporto. Alla base dello stesso
vi erano alcuni colloqui informali, che hanno avuto luogo con
rappresentanti dell'amministrazione federale, di alcuni Cantoni e del
settore privato.
Procedimento svizzero efficace
La Svizzera combatte con tutta fermezza la criminalità finanziaria
e in particolare il riciclaggio di denaro. A questo scopo il Governo
svizzero ha progressivamente introdotto una serie di misure efficaci
intese a non accettare fondi illegali. Nell'ambito della lotta contro
il riciclaggio di denaro, la Svizzera si impegna fermamente ad
applicare le sue severe disposizioni in materia di prevenzione e di
perseguimento penale. Già nel 1991 le banche sono state obbligate
dalla Commissione federale delle banche (CFB) ad accertare l'avente
economicamente diritto del conto nei casi di nuove aperture di conti
e di conti esistenti.
In Svizzera tutti gli intermediari finanziari soggiacciono del
resto alla legge sul riciclaggio di denaro in vigore dal 1998. Nel
confronto internazionale, questa legge ha una portata particolarmente
ampia e profonda in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
Essa copre un ampio ventaglio di professioni potenzialmente esposte
alle attività di riciclaggio di denaro (avvocati, notai,
uffici-cambio ecc.). Il dispositivo antiriciclaggio di questa legge
disciplina l'ammissione e la vigilanza per mezzo di un'autorità di
controllo, comprende obblighi speciali di diligenza (identificazione
del beneficiario economico, obbligo di chiarificazione delle
transazioni, obbligo di allestire e di conservare documenti),
l'obbligo di dichiarare sospetti nonché sanzioni in caso
d'infrazioni. Nel 1999 e 2000 in Svizzera mediamente circa il 70 per
cento delle dichiarazioni sono state trasmesse alle autorità penali
(1999: 198 di 303 dichiarazioni = 65,4%; 2000: 223 di 311
dichiarazioni = 71,3%). [In Francia solo il 7%, in media, delle
dichiarazioni ha avuto un seguito penale (1999: 129 di 1655
dichiarazioni = 7,8%; 2000: 156 di 2500 dichiarazioni = 6,2%)].
Sebbene in Svizzera vengano presentate meno dichiarazioni, queste
hanno però conseguenze di gran lunga più significative che altrove.
Molto spesso la lotta contro il riciclaggio di denaro avviene nel
quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale. Ciò evidenzia
l'efficienza del sistema svizzero.
Legge svizzera esaustiva
Come succede per l'applicazione di ogni nuova legge,
l'introduzione del dispositivo antiriciclaggio incontra qualche
difficoltà nella fase d'avvio. Nella fattispecie l'esperienza ha
mostrato che l'effettivo di personale dell'autorità di controllo
incaricata di applicare la legge antiriciclaggio nel caso degli
"altri" intermediari finanziari - vale a dire i fornitori di servizi
finanziari per i quali la Commissione federale delle banche e
l'Ufficio federale delle assicurazioni private non sono competenti -
non è ancora sufficiente. Pertanto, è stata adottata (e comunicata)
una serie di misure con lo scopo di aumentare gli effettivi in seno
all'autorità di controllo, rafforzare la sua posizione
nell'amministrazione e migliorare la collaborazione con gli organismi
di autodisciplina. Le note difficoltà che devono ancora essere
superate a livello di applicazione riguardano solo una piccola parte
del settore finanziario che, nella maggior parte dei Paesi europei
(in Francia, ad es. le professioni giuridiche, avvocati, notai ecc.
sono di recente stati tolti dal progetto di legge che intendeva
sottoporli agli obblighi antiriciclaggio), non è ancora stata oggetto
di una regolamentazione cos" approfondita. Per contro, l'applicazione
della legislazione non pone problemi nei settori di più ampia
rilevanza economica, come il settore delle banche, dei commercianti
di valori mobiliari e delle assicurazioni. Segnatamente
nell'applicazione sistematica del principio del "know-your-customer"
la piazza finanziaria svizzera è da molto tempo all'avanguardia. In
questi e in altri punti il rapporto sfonda quindi porte aperte.
In occasione della sua ultima valutazione effettuata nel 1998 la
"Financial Action Task Force" (FATF) ha giudicato positivamente gli
strumenti normativi svizzeri e certificato la loro conformità al
livello degli standard internazionali. Quale Paese fondatore della
FATF la Svizzera ha da sempre partecipato attivamente ai lavori e
contribuirà anche in futuro al perfezionamento di questi standard
nonché alla lotta contro la criminalità finanziaria internazionale.

Contatto:

Giovanni Colombo, Amministrazione federale delle finanze, tel. +41 31
322 60 87

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
Tel. +41 31 322 60 33
Fax +41 31 323 38 52
E-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

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