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Office fédéral des assurances sociales

AVS/AI: modifiche dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità.

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha approvato delle modifiche
dell'Ordinanza sull'assicura-zione per la vecchiaia e per i
superstiti e dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità. Si
tratta di adeguamenti di carattere tecnico e di disposizioni che
meglio garantiscono i diritti per i figli. Queste modifiche
entreranno in vigore il 1° gennaio 2002.
Le modifiche dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti riguardano:
  • il rinvio del pensionamento. L'inizio del periodo di rinvio corrisponde all'età pensionabile legale. Per tener conto dell'innalzamento a tappe dell'età di pensio-namento delle donne, l'ordinanza non indica più una determinata età, come attualmente, precisa bensì che il periodo di rinvio inizierà a partire dall'età di pensionamento fissata per legge;
  • il versamento della rendita per figli se i genitori vivono separati. La legislazione prevede che le rendite per figli vengano versate normalmente insieme alla rendita principale AVS/AI, a prescindere dallo stato civile del beneficiario. Il Consiglio federale ha voluto adattare le modalità per il versamento di queste rendite alla pratica già in uso, alla giurisprudenza e al nuovo diritto sul divorzio. D'ora in avanti il genitore non beneficiario della rendita, che esercita l'autorità parentale e che vive nella stessa economia domestica del/la figlio/a potrà ottenere la rendita per figli direttamente.
Le modifiche dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
riguardano:
provvedimenti d'integrazione dell'AI in favore dei figli
all'estero. Oggigiorno i figli all'estero hanno diritto a
provvedimenti d'integrazione dell'AI solo se sono assicurati oppure
se uno dei genitori è affiliato all'assicurazione facoltativa. Questa
regolamentazione pone problemi al momento in cui i genitori del/la
figlio/a rimangono assoggettati all'assicurazione obbligatoria
durante il loro soggiorno all'estero, soprattutto quando vengono
mandati all'estero da un datore di lavoro svizzero oppure quando
lavorano all'estero per conto della Confedera-zione. In questo caso,
il/la figlio/a non aveva spesso alcun diritto a provvedimenti
d'integrazione. La modifica dell'ordinanza colma questa lacuna: d'ora
in avanti i figli all'estero non assicurati non avranno diritto a
provvedimenti d'integrazione dell'AI anche se uno dei genitori
dovesse rimanere assoggettato all'assicurazio-ne obbligatoria per
attività lucrativa all'estero. Questa misura entra in vigore con
effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2001.

Contatto:

Dipartimento federale dell'interno
Servizio stampa e informazione

Alfons Berger, vicedirettore
tel. +41 31 322 90 33
Divisione AVS/IPG/PC
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Internet www.ufas.admin.ch

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