Alle Storys
Folgen
Keine Story von Administration fédérale des finances mehr verpassen.

Administration fédérale des finances

Legge federale sugli averi non rivendicati - Procedura di consultazione con risultato controverso

Berna (ots)

La procedura di consultazione concernente la legge
federale ha avuto un esito controverso. Il DFF istituirà quindi una
piccola commissione di esperti che dovrà presentare un rapporto entro
la fine del 2003. La legislazione auspicata in materia di averi non
rivendicati deve definire le condizioni quadro per l'autodisciplina.
In adempimento alle richieste formulate in diversi interventi
parlamentari, nel 1997 il Consiglio federale ha incaricato il
Dipartimento federale di giustizia e polizia di allestire un progetto
di legge per la procedura di consultazione relativa agli averi non
rivendicati. Nella seconda metà del 2000, il Dipartimento federale di
giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze hanno
posto in consultazione l'avamprogetto concernente una pertinente
legge federale. L'obbligo degli attori finanziari (di cui fanno parte
le banche e gli istituti di assicurazioni sottoposti alla vigilanza
della Confederazione) di annunciare gli averi ad una centrale
d'informazione istituita dallo Stato, qualora le numerose ricerche in
merito diano esito negativo e se dopo dieci anni tali averi non sono
stati rivendicati, nonché la devoluzione alla Confederazione degli
averi che dopo cinquant'anni non sono stati ancora rivendicati hanno
costituito i punti essenziali dell'avamprogetto.
Risultato della procedura di consultazione
La necessità di una normativa legale sugli averi non rivendicati
ha riscontrato un vasto consenso presso i partecipanti alla procedura
di consultazione. Controversi sono stati invece i pareri
sull'impostazione concreta di tale normativa. Le banche chiedono una
legge che riconosca l'autodisciplina, peraltro fortemente
intensificata negli ultimi anni. Sono stati rifiutati in particolare
l'obbligo di annuncio degli averi non rivendicati a una centrale
d'informazione gestita dallo Stato e la pubblicazione di tali averi.
I Cantoni desiderano partecipare al ricavato ottenuto dagli averi
non rivendicati. Altri partecipanti alla procedura di consultazione
desiderano un'utilizzazione a scopo vincolato degli averi non
rivendicati. Alcuni hanno anche espresso il desiderio che le pretese
relative agli averi non rivendicati possano essere fatte valere anche
dopo che gli averi in questione siano stati devoluti alla
Confederazione. Singoli partecipanti alla procedura di consultazione
esigono un'estensione del campo d'applicazione a settori non
sottoposti a vigilanza da leggi specifiche. Le assicurazioni sono
invece del parere che l'applicazione della legge si giustifica solo
in relazione con le assicurazioni di capitalizzazione sulla vita.
Ulteriore modo di procedere
Considerati i risultati controversi della consultazione, il
Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola
commissione di esperti. In tal modo si dovrebbe venire incontro alla
richiesta di prendere maggiormente in considerazione
l'autodisciplina. Dapprima bisognerà però esaminare il funzionamento
dell'autodisciplina esercitata attualmente dalle banche. La
Commissione delle banche ha aperto le rispettive inchieste. La
legislazione auspicata deve definire le condizioni quadro per
l'autodisciplina, ad esempio l'obbligo degli attori finanziari di
costituire una centrale d'informazione per gli averi non rivendicati.

Contatto:

Barbara Schaerer
Amm. federale delle finanze
tel. +41/31/322'60'18

Felix Schöbi
Ufficio federale di giustizia
tel. +41/31/322'53'57

Dipartimento federale delle finanze
Comunicazione
CH-3003 Berne
Tel. +41/31/322'60'33
Fax +41/31/323'38'52
mailto:info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

Weitere Storys: Administration fédérale des finances
Weitere Storys: Administration fédérale des finances
  • 29.04.2002 – 12:50

    Regolamentazione della procedura per l'identificazione a posteriori

    Berna (ots) - L'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, l'OAD Posta e Postfinance hanno disciplinato l'ulteriore modo di procedere per l'identificazione a posteriori. D'ora in poi il modo di procedere dipenderà dal grado di rischio inerente ad ogni categoria di clienti. Come tutti gli intermediari finanziari affiliati a un OAD ...

  • 26.04.2002 – 11:09

    Conto di Stato 2001

    L'essenziale in breve Berna (ots) - Invece della preventivata eccedenza di 18 milioni il conto finanziario registra un disavanzo di 1,3 miliardi (senza i ricavi delle licenze UMTS). Uscite supplementari imprevedibili sono all'origine di questo deterioramento. Per contro, le entrate corrispondono ai valori di preventivo. Alcune di esse presentano però scostamenti sostanziali rispetto alle previsioni. Per la prima volta dopo il 1996 il saldo del conto finanziario ...

  • 24.04.2002 – 13:36

    Risultato dell'emissione dei prestiti federali

    Berna (ots) - Tasso d'interesse: 3 1/4 % Durata: -11.2.2009 Ammontare: CHF 1'553.470 mio.+ 300 mio. per uso propio Prezzo d'emissione: 99.90 % Rendita p.a.: 3.265 % Importo totale delle sottoscrizioni: CHF 1'608.470 mio. Attribuzioni per la più bassa categoria di prezzo: 100 % Oferte senza indicazione di prezzo: CHF 3.070 mio. Liberazione: 8.5.2002 N. di valore: Provv.: ...