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Office fédéral de la justice

Scontare la pena nel Paese d'origine senza il consenso del condannato

Berna (ots)

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente il Protocollo
addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati
In futuro, a determinate condizioni, i condannati
dovranno scontare la condanna nel Paese d'origine anche senza il loro
consenso. Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio
concernente la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione
del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei
condannati, finora ratificata da circa 50 Stati, consente ai detenuti
stranieri di scontare la pena nel loro Paese d'origine. La
Convenzione sul trasferimento persegue uno scopo umanitario e intende
promuovere il reinserimento dei detenuti nella società. Tuttavia, può
essere applicata soltanto se il condannato dà il proprio consenso al
trasferimento.
Tuttavia, nell'interesse di una collaborazione internazionale più
efficace, è auspicabile poter rinunciare, in determinati casi,
all'accordo del condannato. Pertanto, il Protocollo addizionale,
entrato in vigore il 1° giugno 2000, consente un trasferimento senza
il consenso del condannato nei seguenti due casi:
1. Il condannato fugge dallo Stato di condanna e si rifugia nel
      Paese d'origine, sottraendosi in tal modo all'espiazione della 
      pena.
2. Dopo aver scontato la pena, il condannato deve lasciare
      immediatamente lo Stato di condanna (ad es. in seguito a
      un'espulsione da parte della polizia degli stranieri).
Protezione del condannato
Il Protocollo addizionale contiene disposizioni a protezione del
condannato (ad es. concessione del diritto di essere sentito).
Inoltre, in Svizzera quest'ultimo può - secondo la revisione della
legge sull'assistenza giudiziaria proposta dal Consiglio federale -
interporre presso il Tribunale federale un ricorso di diritto
amministrativo contro la richiesta di trasferimento dell'Ufficio
federale di giustizia. Il Protocollo addizionale resta vincolato al
proposito della risocializzazione: il reinserimento nel Paese
d'origine è conseguito con migliori risultati, se il condannato
sconta la pena già in un contesto sociale e culturale conosciuto.
Sgravare i penitenziari e dissuadere i "turisti del crimine"
Il Protocollo addizionale colma una lacuna nell'esecuzione delle
pene e a lungo termine potrebbe anche ridurre l'elevata quota di
detenuti stranieri in Svizzera, sgravando in tal modo i penitenziari.
Inoltre, ci si attende un effetto deterrente nei confronti dei
criminali stranieri non domiciliati in Svizzera ("turisti del
crimine").
Il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
Finora è stato ratificato da 14 Paesi membri del Consiglio d'Europa
ed è stato firmato da 13 Paesi membri oltre che dalla Svizzera.

Contatto:

Folco Galli, Ufficio federale di giustizia,
tel. +41 / 31 / 322 77 88

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