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Département fédéral de l'intérieur

Previdenza professionale

Berna (ots)

Limitazione della possibilità di riscattare anni
d´assicurazione nella previdenza professionale.
Il Consiglio federale ha emanato nuove disposizioni d´applicazione
per limitare la possibilità di riscattare anni d´assicurazione
nell´ambito della previdenza professionale. Le nuove disposizioni
dell´Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l´invalidità, che entreranno in vigore il 1 gennaio
2001, concretizzano nel secondo pilastro quanto deciso dal Parlamento
nel quadro del programma di stabilizzazione 1998 in merito alla
limitazione del riscatto di anni d´assicurazione.
Secondo quanto deciso dal Parlamento, il 1 gennaio 2001 entrerà in
vigore l´art. 79a della Legge federale sulla previdenza professionale
(LPP) che limita la possibilità di riscattare anni d´assicurazione
nella cassa pensioni. Il Consiglio federale ha emanato le modifiche
necessarie nell´ambito dell´Ordinanza sulla previdenza professoniale
per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP 2) e
dell´Ordinanza sul libero passaggio (OLP) che entreranno in vigore il
1 gennaio 2001.
Finora, a seconda del regolamento della cassa pensioni, era
possibile riscattare gli anni di contributi mancanti fino all´età
minima di entrata prescritta dalla LPP, ossia 18 anni. Con l´entrata
in vigore del nuovo articolo 79a LPP e delle nuove disposizioni
d´ordinanza la situazione cambierà. Infatti, per quanto riguarda le
prestazioni regolamentari, si potrà riscattare al massimo fino
all´importo limite superiore della LPP (attualmente 72´360 franchi, a
partire dal 2001 74´160 franchi), moltiplicato per il numero di anni
dall´entrata nell´istituto di previdenza fino al raggiungimento
dell´età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento. Il
riscatto è limitato sia in caso di nuova entrata nell´istituto di
previdenza sia nel caso di cambiamento di cassa pensioni. Nella
fattispecie viene fatta in particolare la seguente eccezione: se in
caso di divorzio l´avere di vecchiaia accumulato durante il
matrimonio viene ripartito, il successivo riacquisto da parte dell´ex
coniuge soggetto all´obbligo delle prestazioni non sottostà alla
limitazione.
Stop alle evasioni fiscali Limitando la possibilità di riscattare
anni d´assicurazione si vogliono evitare le evasioni fiscali con i
mezzi del secondo pilastro: non deve più essere possibile,
specialmente per le persone in età avanzata, utilizzare la previdenza
professionale prevalentemente come strumento che permetta
investimenti di capitali privilegiati. Inoltre a partire dall´anno
prossimo, ogni qual volta si cambierà istituto di previdenza, il
capitale accumulato presso un istituto di libero passaggio
(fondazione bancaria o assicurazione) dovrà essere trasferito sul
conto del nuovo istituto per mantenere la la previdenza. Gli
assicurati hanno l´obbligo d´annuncio sia nei confronti dell´istituto
di libero passaggio sia nei confronti della nuova cassa pensioni. Le
modifiche si basano sul programma di stabilizzazione delle finanze
federali deciso dal Parlamento nel 1998 (revisione parziale della
legge su libero passaggio in vigore a partire dal 1 gennaio 2001).
Allegati: Ordinanza sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (OPP 2)

Contatto:

Dipartimento federale dell'interno, Servizio stampa e informazione.
tel. +41 31 322 90 36, Daniel Stufetti, capodivisione previdenza
professionale Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I
comunicati stampa dell´UFAS ed ulteriori informazioni sono
disponibili all´indirizzo Internet www.ufas.admin.ch.

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