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Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft

Risparmi nel settore ambientale: necessaria la modifica di leggi e ordinanze

Berna (ots)

Nel quadro del Programma di sgravio 2003 la
Confederazione intende ridurre al minimo il suo impegno nel settore 
dei serbatoi, il che richiede una modifica della legge sulla 
protezione delle acque e delle corrispondenti ordinanze. Il 
Consiglio federale ha inviato oggi in consultazione i relativi 
adeguamenti. Ha inoltre modificato, con decorrenza dall’inizio del 
2005, l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e l’ordinanza 
sulle foreste. Ciò consentirà di attuare ulteriori misure di 
risparmio nel settore ambientale: l’abolizione della procedura di 
omologazione svizzera e la riduzione delle sovvenzioni forestali.
Il Programma di sgravio 2003 prevede per l’UFAFP degli obiettivi 
di risparmio superiori alla media, che riguardano anche il settore 
del personale. 20 dei 270 posti a tempo pieno dell’Ufficio dovranno 
pertanto essere soppressi, nella maggior parte dei casi mediante 
adeguamenti organizzativi (cfr. scheda informativa). Data la 
conseguente carenza di personale, sarà inoltre necessario 
rinunciare a determinati compiti, il che richiederà in parte la 
modifica e l’abrogazione di atti legislativi.
Sostanziale ritiro dal settore dei serbatoi
Nel quadro degli obiettivi di risparmio fissati dal Parlamento, 
la Confederazione intende ritirarsi in larga misura dal settore dei 
serbatoi. Questo richiederà la revisione parziale della legge fede- 
rale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, la modifica 
dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque e 
l’abrogazione dell’ordinanza del 1° luglio 1998 contro 
l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi. La Confederazione 
potrà così rinunciare a gran parte dei compiti legati al settore dei 
serbatoi, e in particolare: 
• alle attività di coordinamento e 
consulenza; 
• all’emanazione di aiuti all’esecuzione concernenti le 
misure di protezione, l’obbligo di autorizzazione, l’esercizio 
nonché il controllo e l’assicurazione della qualità dei lavori e del 
materiale da costruzione e 
• alla procedura di omologazione per 
gli elementi d’impianto.
Il Consiglio federale ha avviato oggi la consultazione sulle 
suddette modifiche legislative, che si concluderà il 15 agosto 2004.
Per garantire il mantenimento dell’elevato standard di sicurezza 
raggiunto nel settore, la Confederazione intende comunque 
preservare gli importanti principi della prevenzione, della facile 
scoperta e della ritenuta delle fughe di liquidi nonché le 
prescrizioni fondamentali riguardanti l’obbligo di autorizzazione e 
le misure di protezione. L’obbligo di autorizzazione cantonale sarà 
tuttavia limitato agli impianti in prossimità di falde acquifere 
utilizzabili.
Impianti a combustione e sovvenzioni forestali
Per quanto riguarda gli impianti a combustione, la procedura di 
omologazione federale per le caldaie e i bruciatori sottoposti ad 
esame del tipo sarà abolita e risulterà determinante l’omologazione 
europea. A tale proposito, il Consiglio federale ha deciso oggi che 
la necessaria modifica dell’ordinanza del 16 dicembre 1998 contro 
l’inquinamento atmosferico entrerà in vigore il 1° gennaio 2005.
Nel settore forestale, nell’ambito della trattazione del 
Programma di sgravio 2003 sono state le stesse Camere federali a 
decidere dove effettuare i tagli: nel 2006 verranno ridotti i fondi 
per il bosco di protezione (108 milioni di franchi contro i 120 
originariamente previsti dal piano finanziario) e si risparmierà 
ancora di più sulla superficie forestale utilizzata a scopi 
produttivi (27 milioni di franchi invece di 57). A tal fine, il 
Parlamento ha apportato le necessarie modifiche alla legge federale 
del 4 ottobre 1991 sulle foreste, che dovranno entrare in vigore il 
1° gennaio 2005, ed ha deciso di decurtare i contributi federali 
all’economia forestale, riducendo i crediti di pagamento annuali per 
ogni Cantone e stralciando singoli settori sovvenzionabili, in 
particolare per quanto riguarda la superficie forestale utilizzata a 
scopi produttivi. Ciò richiederà una revisione dell’ordinanza del 30 
novembre 1992 sulle foreste. In concreto, ecco i cambiamenti 
previsti per i settori sovvenzionabili: 
• danni alle foreste: i contributi federali si limiteranno alla 
conservazione dei boschi di protezione; 
• gestione forestale: i contributi verranno assegnati 
solo per la cura del bosco giovane e per le misure di cura volte 
alla protezione della diversità biologica. Nel settore della 
pianificazione verranno finanziati esclusivamente i piani 
interaziendali; 
• strutture di raccordo: i contributi saranno 
limitati alle nuove costruzioni realizzate in foreste con 
particolare funzione protettiva (ad esempio a monte di insediamenti, 
linee ferroviarie e strade nazionali).
Secondo quanto deciso oggi dal Consiglio federale, detta modifica 
dell’ordinanza dovrà entrare in vigore all’inizio del 2005, 
contemporaneamente alla revisione della legge sulle foreste.
Berna, 23 giugno 2004
DATEC         Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni
Servizio stampa e informazione
Informazioni:
• Philippe Roch, direttore dell’UFAFP, 079 277 51 88
• Christine Hofmann, capo della divisione Coordinamento e risorse 
dell’UFAFP, 031 322 93 02
Allegati consultabili al sito:
http://www.ambiente-
svizzera.ch/buwal/it/medien/presse/artikel/20040623/01092/index.html
• Revisione parziale della legge federale sulla protezione delle 
acque (LPAc) e relativo rapporto esplicativo 
• Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) e 
rapporto esplicativo concernente detta modifica e l’abrogazione 
dell’ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi 
(Oliq)
• Modifica dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), 
relativo rapporto esplicativo e commento ai singoli articoli (solo 
in tedesco)
• Revisione dell’ordinanza sulle foreste (OFo), relativo rapporto 
esplicativo e commento ai singoli articoli (solo in tedesco)

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