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Bundesamt für Landwirtschaft

Pubblicazione della domanda di registrazione della DOC “Zafferano di Mund”

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica la domanda 
di registrazione della denominazione di origine controllata 
(DOC) “Zafferano di Mund” sul Foglio ufficiale svizzero di 
commercio. La protezione di questa denominazione è stata richiesta 
dalla corporazione “Safranzunft Mund” per lo zafferano prodotto 
nella regione di Mund.
Lo zafferano, figlio del sole e della poesia, è prodotto a partire 
dallo stimma (parte dello stilo) dei fiori di Crocus sativus L. 
raccolti in autunno. La coltura dello zafferano nel Vallese risale 
al Medioevo, tuttavia soltanto gli abitanti del Comune di Mund 
nell’Alto Vallese, coltivatori irriducibili, continuano a 
praticarla. Le condizioni climatiche e le caratteristiche 
pedologiche di Mund sono propizie a questa coltura e sono uniche in 
Svizzera, a tal punto che lo Zafferano di Mund è riconosciuto dagli 
intenditori come prodotto di qualità superiore. 
Tutti i membri delle famiglie dei coltivatori del villaggio 
partecipano ai vari processi di produzione di questa spezie. I 
compiti sono svolti esclusivamente a mano e quindi particolarmente 
impegnativi: Per ottenere un chilogrammo di zafferano essiccato è 
necessario raccogliere oltre 120'000 fiori. Benché lo zafferano sia 
caro più dell’oro, nessun coltivatore di Mund vive di questa 
attività. Coltura di tradizione secolare, lo zafferano è parte 
integrante della vita culturale, sociale ed economica degli abitanti 
di questa regione. Sul mercato regionale si trovano anche brioches, 
pasta e liquori a base di zafferano, che viene valorizzato pure in 
piatti tradizionali da gustare nei ristoranti locali. Nonostante le 
sue origini europee, questa spezie rara non viene praticamente più 
coltivata in Europa essenzialmente per ragioni economiche.
Il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche consente di tutelare i nomi geografici o tradizionali 
che designano prodotti agricoli la cui identità e le cui 
caratteristiche principali sono determinate dalla loro origine. Il 
registro delle denominazioni dei vini è di competenza dei Cantoni. 
L’utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei produttori 
dell’area geografica definita che ottemperano ad un determinato 
elenco degli obblighi. Le domande di registrazione vanno pubblicate 
nel quadro di una procedura di opposizione. Tutti gli interessati e 
i Cantoni possono presentare un’opposizione alla registrazione entro 
un termine di tre mesi.
Attualmente nel registro federale delle denominazioni d’origine e 
delle indicazioni geografiche sono iscritte quindici denominazioni: 
Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais (DOC), L’Etivaz (DOC), 
Rheintaler Ribel (DOC), Carne secca dei Grigioni (IGP), Eau-de-vie 
de poire du Valais (DOC), Formaggio d’alpe ticinese (DOP), Gruyère 
(DOC), Tête-de-Moine o fromage de Bellelay (DOC), Saucisse d’Ajoie 
(IGP), Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise (IGP), Sbrinz 
(DOC), Vacherin Mont-d'or (DOC), Carne secca del vallese (IGP), 
Cardon épineux genevois (DOC) e Pain de seigle valaisan (DOC). 
Maggiori dettagli su questi prodotti agricoli sono disponibili 
all’indirizzo http://www.blw.admin.ch/rubriken/00101/index.html?
lang=it.
Per ulteriori informazioni:
Philippe Herminjard, Sezione Colture speciali e vitivinicoltura, 
tel. 031 322 25 26
Isabelle Pasche, Divisione principale Produzione e affari 
internazionali, tel. 031 322 25 39
Ufficio federale dell’agricoltura
Servizio della stampa e dell’informazione

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