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Eidg. Finanz Departement (EFD)

EFD: Oro e utili della Banca nazionale a Confederazione e Cantoni

Berna (ots)

20 ago 2003 (DFF) In data odierna il Consiglio
federale ha approvato all'attenzione del Parlamento il messaggio e 
il decreto federale concernenti l'utilizzazione di 1'300 tonnellate 
di oro della Banca nazionale (BNS). Il Consiglio federale propone di 
mantenere al suo valore reale il patrimonio non più utilizzato ai 
fini della politica monetaria e di creare un fondo che lo 
amministri. Per un periodo di 30 anni i redditi devono essere 
ripartiti nella misura di un terzo alla Confederazione e di due 
terzi ai Cantoni. In pari tempo il Consiglio federale ha trasmesso 
al Parlamento il suo parere sull'iniziativa "Utili della Banca 
nazionale per l'AVS”. L'iniziativa prevede di versare in futuro al 
Fondo di compensazione AVS l'utile netto della Banca nazionale. Un 
miliardo di franchi all'anno sarebbe riservato ai Cantoni. Il 
Governo raccomanda di respingere l'iniziativa.
Il 29 gennaio scorso il Consiglio federale aveva già formulato le 
sue decisioni di fondo riguardo agli attivi della BNS, pari al 
controvalore di 1'300 tonnellate di oro ("attivi liberi"), non più 
utilizzati ai fini della politica monetaria e valutaria nonché 
all'iniziativa "Utili della Banca nazionale per l'AVS" e incaricato 
l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) di elaborare il 
relativo messaggio entro l'estate.
Con il messaggio il Governo sottopone ora al Parlamento due oggetti 
distinti: il disegno di una base costituzionale per l'utilizzazione 
delle 1'300 tonnellate di oro della Banca centrale nonché il parere 
in merito all'iniziativa popolare "Utili della Banca nazionale per 
l'AVS". I due oggetti rappresentano proposte a sé stanti. Essi 
possono pertanto essere accettati o respinti in modo indipendente 
l'uno dall'altro. Tuttavia, dal momento che entrambi vertono in 
senso lato sull'utilizzazione del patrimonio della Banca nazionale, 
il Consiglio federale ha deciso di sottoporli al Parlamento in un 
unico messaggio con due decreti federali distinti.
Mantenimento del valore reale - redditi alla Confederazione e ai 
Cantoni per 30 anni
Il disegno riguardante l'utilizzazione delle 1'300 tonnellate di oro 
verte sulle riserve auree della Banca nazionale, che dall'inizio 
degli anni Settanta sino a metà del 2000 erano state immobilizzate 
presso la BNS conformemente alle prescrizioni legali. A seguito 
della soppressione del vincolo legale del franco all'oro deciso il 
1° maggio 2000, una parte di queste tonnellate può ora essere 
venduta e impiegata per altri scopi pubblici. Gli attivi liberi 
risultanti dalla vendita devono essere mantenuti al loro valore 
reale. È necessaria una base costituzionale per il mantenimento del 
valore reale, dato che il vigente articolo 99 capoverso 4 Cost. 
prevede la distribuzione degli utili della Banca nazionale a Cantoni 
e Confederazione. Una simile ripartizione presuppone per natura che 
i destinatari possano disporre senza restrizioni dei mezzi. Se viene 
ora imposta la condizione del mantenimento del valore reale, questa 
possibilità di poterne disporre liberamente non è più data.
Già vendute 840 tonnellate di oro
A fine luglio 2003 la BNS aveva già venduto 840 delle 1'300 
tonnellate d'oro. Queste vendite hanno permesso di ricavare 12,7 
miliardi di franchi. Il prezzo medio dell'oro venduto è stato di 
circa 15'500 Fr./kg.
Per evitare conflitti d'interessi fra la conduzione della politica 
monetaria e valutaria, da un lato, e la gestione patrimoniale, 
dall'altro, quest'ultima dovrà essere assunta da un fondo esterno 
alla BNS. I redditi reali del patrimonio saranno attribuiti nella 
misura di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. 
Questa proposta è limitata a un periodo di 30 anni. Qualora si 
deciderà di non più continuare a gestire il fondo, alla scadenza di 
tale termine il patrimonio sarà suddiviso per un terzo alla 
Confederazione e per i due terzi ai Cantoni.
Con questa proposta il Consiglio federale riprende - ai fini della 
distribuzione dei ricavi del patrimonio - la regola valida per la 
ripartizione degli utili della Banca nazionale. Il fatto che i 
redditi figurino nel preventivo ordinario di Confederazione e 
Cantoni permette di evitare destinazioni vincolate problematiche 
nell'ottica politico-finanziaria. Sul piano economico, la soluzione 
più sensata è quella di utilizzare gli attivi liberi, senza 
vincolarli a determinati scopi, per il finanziamento di compiti 
esistenti. Rinunciando al finanziamento di compiti supplementari si 
contribuisce a diminuire i debiti o a ridurre le imposte.
Convenzione principale e accordo aggiuntivo sulla ripartizione degli 
utili
La convenzione del 5 aprile 2002 sulla ripartizione degli utili 
stipulata fra la BNS e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) 
definisce una ripartizione annua degli utili da distribuire a 
Confederazione e Cantoni pari a 2,5 miliardi. Questa convenzione 
principale del mese di aprile del 2002 ha per oggetto gli utili 
correnti della Banca nazionale nonché la riduzione degli 
accantonamenti eccedentari.
Il 12 giugno 2003 il DFF e la BNS hanno convenuto mediante un 
accordo aggiuntivo sulla ripartizione degli utili che a partire 
dalla primavera del 2004 e sino all'entrata in vigore di una nuova 
base legale i redditi conseguiti sugli attivi liberi sono 
distribuiti in ragione di un terzo alla Confederazione e di due 
terzi ai Cantoni. L'importo annuo destinato alla distribuzione 
aumenterà costantemente con le vendite dell'oro - e sulla base 
dell'ipotesi di un prezzo dell'oro medio pari a 15'000 fr./kg - da 
300 milioni nel 2004 a 500 milioni a partire dal 2006.
Nel 2007, le previsioni sui redditi riferite all'accordo aggiuntivo 
saranno sottoposte, unitamente a quelle per la convenzione 
principale, a una verifica. Inoltre, anche per l'accordo aggiuntivo 
valgono i limiti superiori e inferiori per gli accantonamenti della 
BNS previsti nell'ambito della convenzione principale. Non appena 
gli accantonamenti si scostano nella misura di oltre 10 miliardi di 
franchi dall'andamento auspicato, saranno necessarie modifiche della 
convenzione sulla ripartizione degli utili.
Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa
Mentre l'utilizzazione degli attivi liberi verte sul patrimonio 
della Banca nazionale, che è stato accumulato in passato e che ora, 
a seguito di un adeguamento del regime monetario, può essere 
ripartito, l'iniziativa popolare del 9 ottobre 2002 "Utili della 
Banca nazionale per l'AVS" si riferisce ai redditi futuri e 
periodici della Banca nazionale. L'iniziativa propone una modifica 
dell'attuale chiave di riparto contenuta nell'articolo 99 capoverso 
4 Cost., secondo il quale gli utili della Banca nazionale sono 
attribuiti per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai 
Cantoni. Secondo l'iniziativa, gli utili della Banca nazionale 
dovranno confluire in futuro nel fondo AVS. È fatto salvo il 
trasferimento di un miliardo di franchi all'anno ai Cantoni. 
Mediante questa modifica della chiave di riparto, l'iniziativa 
intende contribuire ad assicurare il finanziamento dell'AVS. Anche 
il Governo ritiene che il problema dell'AVS sia prioritario; non può 
tuttavia essere risolto con una parte dei redditi del patrimonio 
aureo.
Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa per due 
motivi. In primo luogo, perché non è in grado di raggiungere 
l'obiettivo da essa auspicato e, in secondo luogo, perché esporrebbe 
la SNB a una forte influenza politica.
Per quanto concerne il primo motivo, anche se l'iniziativa entrasse 
in vigore, essa permetterebbe di posticipare al massimo di qualche 
anno un aumento dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS. 
L'iniziativa non porterebbe tuttavia un risanamento a lungo termine 
dell'AVS, in particolare perché a partire dal 2013, ma già prima se 
necessario a seconda dell'evoluzione dei redditi, l'utile 
distribuito dalla banca centrale si aggirerà soltanto attorno al 
miliardo previsto dagli iniziativisti per i Cantoni. Pertanto non 
rimarrebbe più niente all'AVS, dal momento che un miliardo è 
comunque previsto per i Cantoni.
In merito al secondo motivo, sancendo uno scopo di finanziamento per 
l'AVS nell'articolo costituzionale riguardante la banca centrale, 
l'iniziativa potrebbe, da un lato, mettere in pericolo la 
credibilità della BNS e, dall'altro, esporre l'istituto a una 
maggiore influenza politica. Proprio perché l'iniziativa si fonda su 
stime irrealistiche degli utili, vi è soprattutto il pericolo che, 
in caso d'accettazione dell'iniziativa, venga esercitata una forte 
pressione politica sulla BNS affinché aumenti le sue distribuzioni a 
favore dell'AVS. Ciò sarebbe in contraddizione con l'indipendenza 
della BNS sancita nella Costituzione.
Informazioni: 
Marianne Widmer, Amministrazione federale delle finanze, tel. 031 
322 54 31
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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