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Regolamentazione della procedura per l'identificazione a posteriori

Berna (ots)

L'autorità di controllo per la lotta contro il
riciclaggio di denaro, l'OAD Posta e Postfinance hanno disciplinato
l'ulteriore modo di procedere per l'identificazione a posteriori.
D'ora in poi il modo di procedere dipenderà dal grado di rischio
inerente ad ogni categoria di clienti.
Come tutti gli intermediari finanziari affiliati a un OAD o
direttamente sottoposti all'autorità di controllo, anche Postfinance
ha dovuto effettuare a posteriori l'identificazione delle relazioni
con i clienti avviate prima del 1° aprile 2000. La base di questo
modo di procedere è data dalla legge relativa alla lotta contro il
riciclaggio di denaro. Da questo provvedimento sono toccati 1,8
milioni di conti aperti presso Postfinance. La procedura per
l'identificazione a posteriori ha generato in parte incertezze o
proteste tra i clienti di Postfinance.
Malgrado le sfide che ha dovuto affrontare, a metà aprile 2002
Postfinance aveva identificato a posteriori il 78,81 per cento di
tutte le relazioni con i clienti. Nel sottostante riquadro sono
indicate le percentuali per i diversi segmenti di clienti:
Percentuale delle relazioni identificate (in rapporto al valore
totaledel rispettivo segmento di clienti da identificare)
Segmenti / In percentuale / In cifre assolute 
   Clienti privati Svizzera  / 82,1 / 1'255'417 
   Clienti privati Estero / 76,6 / 22'337 
   Clienti commerciali Svizzera / 56,9 / 155'093 
   Clienti commerciali Estero / 48,1 / 1'132
A metà aprile 2002 Postfinance, l'OAD Posta e l'autorità di
controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro hanno definito
l'ulteriore modo di procedere per le relazioni con i clienti non
ancora identificate a posteriori.
Entro la fine del 2002 occorre identificare a posteriori le
seguenti relazioni con i clienti:
  • clienti commerciali Svizzera con un volume medio mensile di transazioni superiore a un milione di franchi svizzeri;
  • tutti i clienti commerciali Estero;
  • clienti privati (Svizzera ed Estero) con un volume medio mensile di transazioni superiore a 25'000 franchi svizzeri.
Se l'identificazione a posteriori non può essere effettuata per
mancanza di cooperazione delle controparti, le relazioni con questi
clienti devono essere comunicate conformemente all'articolo 9 LRD in
caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro, oppure i conti
devono essere chiusi.
Per quanto riguarda le rimanenti relazioni con i clienti,
Postfinance effettuerà alla prima occasione l'identificazione a
posteriori, senza che le sia però stato fissato un termine per la
chiusura della procedura.
Postfinance rileverà le transazioni inusuali mediante
monitoraggio. Se si accertano transazioni inusuali sui conti per i
quali non è stata effettuata l'identificazione a posteriori, tali
conti devono essere bloccati. Il blocco deve essere mantenuto sino
all'avvenuta identificazione a posteriori. Se un cliente rifiuta di
identificarsi, la relazione con il cliente in questione deve essere
comunicata conformemente all'articolo 9 LRD in caso di sospetto
fondato di riciclaggio di denaro, oppure il conto deve essere chiuso.
Postfinance non tiene conti anonimi, per cui la controparte è in
ogni fattispecie nota anche se i documenti per l'identificazione non
sono stati esibiti e copiati. Per quanto concerne l'identificazione a
posteriori che Postfinance è tenuta a svolgere, si tratta di
un'identificazione di carattere formale, eseguita sulla base di
determinati documenti. I diversi criteri applicati per il volume di
transazioni e il monitoraggio consentono di separare i clienti a
rischio da quelli che non sono a rischio e di trattarli in modo
differente.

Contatto:

Autorità di controllo per la lotta contro il
riciclaggio di denaro
Dina Balleyguier, responsabile
tel. +41/31/322'68'50

Amministrazione federale delle finanze
Bernerhof
3003 Berna
Telefono +41/31/322'60'11
Fax +41/31/322'61'87
mailto:info@efv.admin.ch
Internet: http://www.efv.admin.ch

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