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Bundesamt für Strassen ASTRA

0,5 per mille, tolleranza zero per chi guida sotto l'influsso di stupefacenti e misure amministrative più severe dal 1° gennaio 2005

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore, a
partire dal 1° gennaio 2005, un tasso limite di alcolemia dello 0,5 
per mille, un valore limite 0 per la guida sotto l'influsso di 
determinati stupefacenti e un più severo disciplinamento in materia 
di revoca della licenza di condurre. Basandosi sulle modifiche di 
legge adottate dal Parlamento nel dicembre 2001 e sull'ordinanza 
parlamentare relativa ai valori limite di alcolemia emanata nel 
marzo 2003, il Governo federale ha adottato le prescrizioni 
esecutive per l'applicazione di queste norme a livello cantonale. 
Dette prescrizioni fanno parte di un pacchetto di misure inteso a 
migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
Nel 2002, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento 
federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle 
Comunicazioni (DATEC) di preparare delle misure atte a ridurre del 
50 per cento entro il 2010 il numero di morti dovuti a incidenti 
della circolazione. Tali misure vengono attualmente elaborate nel 
quadro del progetto di nuova politica della sicurezza stradale. Il 
Parlamento ha sin d'ora varato provvedimenti quali l'inasprimento 
della prassi di revoca della licenza di condurre e l'abbassamento 
del valore limite di alcolemia allo 0,5 per mille. Unitamente alle 
nuove misure elencate qui di seguito, questi provvedimenti 
contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale:
Alcol al volante
  • Analisi dell'alito senza motivi di sospetto: con l'entrata in vigore di questa misura, la polizia avrà sempre e ovunque il diritto di effettuare analisi dell'alito sulle strade pubbliche; ciò sia nel quadro di controlli generali e di controlli specifici volti a rilevare il tasso di alcolemia dei conducenti che nel quadro di controlli giornalieri di singoli veicoli e conducenti. Tutti gli utenti della strada saranno così interessati da questa misura.
  • Valore limite di alcolemia: 0,5 per mille
Norma di circolazione: è considerato non abile alla guida il 
conducente che ha una concentrazione di alcol nel sangue pari almeno 
allo 0,5 per mille (in precedenza 0,8 ‰) o che ha assunto una 
quantità di alcol tale da portare a una simile concentrazione. Prova 
della guida in stato di ebrietà: in linea di principio, l'esame del 
sangue costituisce lo strumento più adeguato per fornire questa 
prova. Nei casi in cui, mediante l'analisi dell'alito, si è 
constatato un valore di alcolemia compreso tra lo 0,5 e lo 0,79 per 
mille, si rinuncia a un esame del sangue se la persona controllata 
riconosce con la propria firma questo valore. Qualora dall'analisi 
dell'alito risulti un valore pari o superiore allo 0,8 per mille, 
occorre sempre effettuare un esame del sangue.
Sanzioni
Le sanzioni applicate sono commisurate al tasso di alcolemia nel 
sangue del conducente. Valori compresi tra lo 0,5 e lo 0,79 per 
mille vengono puniti con una multa e/o la detenzione. Se il 
conducente in questione non ha precedenti penali e non ha commesso 
altre infrazioni, neppure di lieve entità, viene pronunciato un 
ammonimento; altrimenti viene ordinata la revoca della licenza di 
condurre per la durata di un mese. Nel caso in cui il tasso di 
alcolemia è pari o superiore allo 0,8 per mille, la pena consiste in 
una multa e/o nella detenzione, con conseguente revoca della licenza 
di condurre per almeno tre mesi.
Guida sotto l'influsso di medicinali e stupefacenti/tolleranza zero
Norma di circolazione: chi, a causa del consumo di stupefacenti o 
medicinali non dispone di sufficienti capacità psico-fisiche, è 
considerato inabile alla guida e non può mettersi al volante di un 
veicolo.
Prova dell'incapacità di guida: in caso di sospetta incapacità di 
guida viene ordinata un esame del sangue. I test della saliva, 
delle urine o del sudore svolti in precedenza possono confermare il 
sospetto, senza peraltro essere obbligatori. Se nel sangue viene 
riscontrata la presenza di canapa, cocaina, eroina, morfina o 
droghe sintetiche quali l'ecstasy, la persona in esame è 
considerata inabile alla guida. Nel caso di altre sostanze 
suscettibili di compromettere la capacità di guida, le autorità 
giudiziarie e quelle preposte alla revoca della licenza di condurre 
si basano sugli esiti di una perizia condotta secondo tre 
parametri, ossia le osservazioni della polizia, un esame medico e 
un referto di laboratorio.
Revoca della licenza di condurre
In futuro, le infrazioni al codice stradale saranno suddivise in 
diverse categorie:
  • infrazioni considerate particolarmente lievi (per esempio: leggera collisione durante la manovra di parcheggio): non viene comminata alcuna pena, né nell'ottica del diritto penale né di quello amministrativo;
  • infrazioni considerate bagatelle: fattispecie punibile con una multa disciplinare;
  • infrazioni lievi (per es. superamento del limite di velocità di 16-20 km/h all'interno degli abitati, di 21-25 km/h al di fuori degli abitati e di 26-30 km/h in autostrada; guida con un tasso di alcolemia dello 0,50 - 0,79 ‰), dove sia la colpa del conducente che il pericolo rappresentato per gli altri utenti della strada sono considerati lievi. Nel caso di conducenti colti in fallo per la prima volta è pronunciato un ammonimento e comminata una multa;
  • infrazioni di media gravità (per es. superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno degli abitati, di 26-29 km/h al di fuori degli abitati e di 31-34 km/h in autostrada; guida con un tasso di alcolemia dello 0,50- 0,79 ‰, in presenza, per giunta, di un'altra infrazione di lieve entità), dove sia la colpa del conducente che il pericolo rappresentato per gli altri utenti della strada non possono essere considerati né leggeri né gravi. Nel caso di conducenti colti in fallo per la prima volta, oltre alla multa la licenza di condurre è ritirata per almeno un mese;
  • infrazioni gravi (per es. superamento del limite di velocità di 25 km/h e più all'interno degli abitati, di 30 km/h e più al di fuori degli abitati e di 35 km/h e più in autostrada; guida con un tasso di alcolemia dello 0,80 ‰ e più, o guida sotto l'influsso di stupefacenti), dove sia la colpa del conducente che il pericolo rappresentato per gli altri utenti della strada sono considerati gravi. Nel caso di conducenti colti in fallo per la prima volta, oltre alla multa e/o alla detenzione la licenza di condurre è ritirata per almeno tre mesi.
Sistema a cascata
In caso di ripetute infrazioni di media o elevata gravità, le durate 
minime di revoca della licenza di condurre si allungano gradualmente 
(sistema a cascata). Ai conducenti che, nell'arco di 10 anni hanno 
commesso tre infrazioni gravi o quattro di media gravità, la licenza 
di condurre è ritirata per un periodo indeterminato, comunque per 
almeno due anni. Se il conducente che ha riottenuto la propria 
licenza di condurre dopo che gli è stata revocata è recidivo, il 
documento è ritirato per sempre. Con questi provvedimenti si intende 
rendere notevolmente più sicuro il traffico stradale.
DATEC 
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e 
delle Comunicazioni
Servizio stampa
Informazioni: 
Servizio stampa dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), tel. 
031 324 14 91, www.astra.admin.ch
I testi di legge sono consultabili all'indirizzo Internet 
www.astra.admin.ch

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