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metas: Strumenti di misura: Accordo bilaterale crea nuovi orizzonti

(ots)

Bern-Wabern, 24.06.2003. L'accordo bilaterale fra la Svizzera e la Comunità europea (CE) aprono nuovi orizzonti nel campo degli strumenti di misura. L'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS) ha designato alcuni organismi di valutazione della conformità. Si è così potuto eliminare in larga misura uno svantaggio dell'economia svizzera, che durava da lungo tempo.

D'ora in poi organismi svizzeri designati 
(www.metas.ch/it/bezeichnung) possono esaminare e valutare la 
conformità di prodotti provenienti dallo spazio economico Svizzera- 
CE alle prescrizioni di legge e in tal modo entrare in concorrenza 
ad armi pari con i Paesi europei. Senza dubbio tale indipendenza 
riveste un grande significato per il nostro Paese, fortemente 
orientato all'esportazione e dall'elevato livello tecnologico.
Designazione degli organismi svizzeri di valutazione della conformità
L'accordo bilaterale consta di sette trattati; uno di questi è 
l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione 
della conformità, denominato anche Mutual Recognition Agreement 
(MRA). Detto trattato si compone di un testo generale e di due 
allegati (cfr. Illustrazione 1). L'Allegato 1 stabilisce i settori 
di prodotti ai quali si applica l'accordo. Al momento sono 15; il 
capitolo 11 concerne gli strumenti di misura e gli imballaggi 
preconfezionati. Nell'Allegato 2 figurano i principi generali per la 
designazione degli organismi di valutazione della conformità che 
rivestono un ruolo importante nel riconoscimento transfrontaliero in 
materia di valutazione della conformità.
Per ognuno dei 15 settori di prodotti del MRA un'autorità 
federale è responsabile di esaminare le domande, di designare gli 
organismi di valutazione della conformità e di sorvegliarne poi 
l'attività. Con la designazione si conferma in vista del 
riconoscimento formale nell'ambito di un accordo internazionale che 
un organismo adempie i requisiti per eseguire determinate 
valutazioni della conformità secondo le esigenze stabilite 
nell'accordo in questione. Il METAS è responsabile che gli organismi 
che ha designato dispongano delle necessarie competenze tecniche: 
l'infrastruttura tecnica e la concordanza degli strumenti di misura 
di riferimento ai campioni nazionali sono parte integrante di tale 
competenza.
Laboratori METAS designati
Poiché gli organismi di valutazione della conformità presenti in 
Svizzera non sono in grado di coprire tutti i settori compresi dal 
MRA, il METAS ha designato, a titolo sostitutivo, propri laboratori. 
La designazione sostitutiva di laboratori del METAS vale fino a 
quando un altro organismo svizzero sia in grado o voglia offrire i 
suoi servizi come organismo di valutazione della conformità per la 
medesima categoria di strumenti di misura.
I laboratori del METAS designati devono adempire gli stessi 
requisiti di qualunque altro organismo di valutazione della 
conformità. Per garantire la loro indipendenza, imparzialità e 
oggettività sono stati presi provvedimenti organizzativi. In 
particolare la direzione dell'esame della loro idoneità e la 
responsabilità della loro designazione sono state affidate a servizi 
esterni ai laboratori e alle divisioni designati.
Dal febbraio del 2003, il Comitato misto CE-Svizzera ha 
formalmente 
riconosciuto gli organismi svizzeri di valutazione della conformità. 
Pertanto tali organismi sono abilitati a eseguire valutazioni della 
conformità in tutta l'Europa. L'accordo bilaterale sul reciproco 
riconoscimento in materia di valutazione della conformità nel 
settore degli strumenti di misura riveste grande utilità per 
l'economia svizzera. È auspicabile che, dopo le difficoltà iniziali, 
possa ora essere applicato in maniera non burocratica.
Illustrazione
Uno dei sette trattati bilaterali della Svizzera con l'Unione 
europea concerne gli ostacoli tecnici al commercio. L'accordo sul 
reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità 
(MRA) contiene due allegati.
Riquadro
Il vecchio concetto
Disciplinamento tradizionale della messa in circolazione di 
strumenti di misura mediante esame del modello, sistema di 
ammissione e prima verificazione secondo requisiti ben definiti. 
Sistema preventivo: lo Stato partecipa attivamente alla messa in 
circolazione di strumenti di misura.
Il nuovo concetto
Atti legislativi definiscono unicamente i requisiti fondamentali 
degli strumenti di misura, mentre le specifiche particolari sono 
elaborate da organismi di normalizzazione privati su mandato delle 
autorità.
Il concetto globale
Completamento del nuovo concetto mediante procedure uniformi di 
valutazione della conformità (moduli). Atti legislativi definiscono, 
a seconda del potenziale di pericolosità dello strumento di misura, 
i rispettivi moduli che, secondo il caso, prevedono di far capo a 
organismi terzi di valutazione della conformità indipendenti. Una 
volta superata con successo tale procedura, il fabbricante può 
apporre il marchio CE sugli strumenti di misura.
Testi e illustrazione possono essere scaricati da 
www.metas.ch/it/medien.
Altre informazioni: dr Irène Schürmann, tel. 031 32 33 260,  
irene.schuermann@metas.ch.

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