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Modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha deciso una revisione
dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) che entrerà in vigore il
1º agosto 2001. In futuro, su richiesta, la Billag SA potrà esentare
dall'obbligo di pagare il canone i beneficiari di rendite AVS o AI
che ricevono prestazioni complementari. Altre modifiche riguardano
l'esenzione dall'obbligo d'annuncio per le persone con grande bisogno
di cure, l'adattamento della regolamentazione in materia di
autopromozione e l'obbligo, cui sottostanno gli esercenti di reti via
cavo, di includere determinati programmi nella loro offerta.
Esenzione dall'obbligo di pagare il canone per beneficiari di
prestazioni complementari
Su richiesta, i beneficiari di prestazioni complementari AVS e AI
possono essere esentati dall'obbligo di pagare il canone. La
richiesta scritta deve essere inoltrata unitamente a una copia della
decisione relativa alle prestazioni complementari alla Billag SA,
Friburgo. Con questa modifica il Consiglio federale riprende la
decisione del 5 gennaio 2001 del Tribunale federale (2A.283/2000),
secondo la quale l'attuale regolamentazione viola il diritto alla
parità ed è perciò anticostituzionale. Nel contempo viene attuata la
raccomandazione del Consigliere agli Stati Jean Studer, recentemente
approvata dal Consiglio degli Stati.
Esenzione dall'obbligo d'annuncio per le persone con grande
bisogno di cure
Le persone residenti in case di cura e con un grande bisogno di
cure verranno esentate esplicitamente dall'obbligo d'annunciare alla
Billag SA la ricezione di programmi radiofonici o televisivi. Sono
esentate dall'obbligo d'annuncio e, di conseguenza, dall'obbligo di
pagare il canone le persone il cui bisogno di cure corrisponde al
terzo e al quarto livello dei bisogni di cure conformemente
all'ordinanza sulle prestazioni.
L'autopromozione è pubblicità
Il concetto di pubblicità viene adattato alla nuova versione della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione
transfrontaliera, approvata dal Parlamento nel 2000. Ne risulta che
l'autopromozione di un'emittente, ossia la promozione dei suoi
prodotti e delle sue prestazioni (merchandising), sottostà alle
disposizioni sulla pubblicità (obbligo di separazione, durata
massima). I riferimenti ai propri programmi e al materiale
d'accompagnamento non sono invece considerati autopromozione.
Parallelamente alla modifica dell'ordinanza è stato modificato il
divieto di pubblicità radiofonica nella concessione SSR, affinché le
radio della SSR possano continuare ad usufruire di certe possibilità
d'autopromozione (ad es. vendita di supporti sonori con trasmissioni
radiofoniche). Questo adattamento non comporta un aumento delle
possibilità pubblicitarie dei programmi radiofonici della SSR, ma
permette solo di mantenere la situazione attuale.
Obbligo degli esercenti di reti via cavo di diffondere determinati
programmi
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di allentare l'obbligo,
cui sottostanno gli esercenti di reti via cavo, di includere
determinati programmi nella loro offerta (must-carry-rule). Il
diritto degli esercenti di reti via cavo di scegliere i programmi
deve essere limitato solo nella misura in cui ciò è necessario
all'adempimento del servizio pubblico da parte della SSR. L'obbligo
di ridiffusione non si applica invece ai programmi televisivi
prevalentemente composti da parti di altri programmi. La nuova
disposizione si applica ad esempio al programma della SSR «SRG Info»,
il quale trasmette repliche di trasmissioni già mandate in onda da
altri programmi della SSR.

Contatto:

Martin Dumermuth, Vicedirettore dell'Ufficio federale delle
comunicazioni UFCOM, tel. +41 32 327 55 45

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