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Approvate le modifiche dell'ordinanza sulla navigazione interna e dell'ordinanza sull'esame del tipo dei natanti

Berna (ots)

Approvando le modifiche dell'ordinanza sulla
navigazione interna e dell'ordinanza sull'esame del tipo dei natanti,
il Consiglio federale ha integrato nel diritto nazionale una
direttiva dell'UE relativa alle imbarcazioni sportive. Oltre che
rafforzare le esigenze di sicurezza cui sono sottoposti i battelli
per il trasporto di merci, i nuovi testi introducono disposizioni
uniformi che disciplinano la pratica del kite surfing, uno sport
sempre più di moda. Le ordinanze riviste entreranno in vigore il
prossimo 1° maggio 2001.
Nel 1998 è entrata in vigore nei Paesi dell'UE la direttiva sulle
imbarcazioni sportive. Con la revisione parziale delle pertinenti
ordinanze, la Svizzera integra questa direttiva nel diritto
nazionale, nel quadro del programma di riforma promosso dal Consiglio
federale e destinato all'apertura del mercato. Per i consumatori sarà
quindi più semplice immatricolare le imbarcazioni sportive che sono
già state sottoposte ad ispezione conformemente alle disposizioni
della direttiva UE. Buona parte delle ispezioni tecniche previste in
Svizzera si rivelerà superflua qualora il detentore o il proprietario
del natante presenterà il certificato di conformità del costruttore
per quel determinato tipo d'imbarcazione. Verranno mantenuti
determinati oneri e controlli supplementari unicamente nel campo
della protezione ambientale, poiché le esigenze previste nella
direttiva UE sono meno restrittive rispetto al diritto svizzero o
poiché mancano del tutto disposizioni in materia. L'integrazione
della direttiva implica inoltre l'adeguamento dell'ordinanza
sull'esame del tipo dei natanti.
Negli ultimi anni la pratica del kite surfing1 - uno sport che fa
tendenza - si è fortemente sviluppata anche sulle acque svizzere. Sui
nostri laghi, assai piccoli, si sono riscontrati sempre più conflitti
tra gli appassionati di questo nuovo sport e gli altri utenti. La
modifica dell'ordinanza sulla navigazione interna cerca di
considerare gli interessi di tutti gli interessati. Pertanto, la
pratica del kite surfing è vietata, in linea di massima, sulle acque
svizzere. Tuttavia, i Cantoni possono autorizzarla su determinati
specchi d'acqua purché la sicurezza degli altri utenti sia garantita
e l'ambiente naturale non venga danneggiato. Questa regolamentazione
deriva dal fatto che i servizi cantonali competenti, che conoscono
bene i luoghi, sono in grado di valutare meglio di chiunque altro il
rischio potenziale nei singoli casi. Le disposizioni regolano inoltre
questioni dettagliate relative a questo sport, come l'assicurazione
obbligatoria e le regole in materia di precedenza.
Anche nel campo dei battelli adibiti al trasporto di merci e al
trasporto professionale di persone con piccole imbarcazioni entrano
in vigore nuove prescrizioni, che mirano essenzialmente ad aumentare
il livello di sicurezza dei battelli.
Le modifiche delle ordinanze entrano in vigore il 
1° maggio 2001.

Contatto:

Ufficio federale dei trasporti, Comunicazione, tel. +41 31 322 36 43

DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti,
dell'Energia e delle Comunicazioni, Servizio stampa

Allegato: testi delle ordinanze

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