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Nessuna riduzione dell 'aliquota dell 'imposta sul valore aggiunto per il settore dei tassì

Berne (ots)

Secondo il Consiglio federale non v 'è alcun motivo
di ridurre l 'aliquota IVA attualmente in vigore (7,6 %) per il
settore dei tassì. Esso ritiene inoltre che a dover dichiarare e
dedurre come cifra d 'affari il prezzo complessivo di una corsa non
debba essere il conducente di tassì assunto ma, come tuttora, l
'impresa contribuente nei confronti dell 'Amministrazione federale
delle finanze. Il Consiglio federale propone quindi di respingere la
mozione del consigliere nazionale Jean Spielmann (PdL/GE).
Nella sua mozione il consigliere nazionale Spielmann chiedeva da
un lato di applicare un 'aliquota IVA ridotta per il settore dei
tassì e dall 'altro di trattare i conducenti di tassì come lavoratori
indipendenti e riscuotere l 'IVA sulle controprestazioni realizzate
invece che sul salario.
Nella sua risposta di ieri il Consiglio federale chiarisce che
soggiacciono all'IVA tutte le forniture di beni e tutte le
prestazioni di servizi, eseguite da un'impresa a titolo oneroso sul
territorio svizzero. Chi esercita un 'attività imponibile in modo
indipendente diventa un contribuente IVA a partire da una cifra d
'affari annua superiore a 750 '000 franchi. Se un tassista è assunto
come conducente, il pagamento dell 'IVA non spetta a lui bensì all
'azienda. Quest 'ultima, nei confronti dell 'Amministrazione delle
finanze, è tenuta a dichiarare e a detrarre il prezzo complessivo di
una corsa come cifra d 'affari. Anche l'imposta precedente può essere
fatta valere sul prezzo complessivo e non solo su una parte della
controprestazione. Secondo il Consiglio federale, dunque, per
l'assoggettamento all'IVA non ha alcuna importanza il genere di
condizioni d'impiego dei singoli conducenti all'interno dell'impresa
di tassì.
Le norme cantonali dovrebbero peraltro fare in modo che le imprese
di tassì organizzate come aziende accessorie, le quali non
raggiungono il limite di cifra d'affari di 750 '000 franchi e non
sono quindi contribuenti, possano applicare una tariffa senza
inglobare l'IVA.
Il Consiglio federale conferma inoltre che il servizio di tassì
nei Paesi vicini è imposto in parte a un 'aliquota ridotta.
Conformemente alla Sesta Direttiva UE del Consiglio del 17 maggio
1977, gli Stati membri possono imporre il trasporto di persone a
un'aliquota IVA ridotta che, tuttavia, non può essere inferiore al 5
per cento. Poiché tale aliquota non è molto inferiore all'aliquota
normale vigente in Svizzera (7,6 %), non vi è alcun motivo per
ridurre l'attuale aliquota d'imposta applicata al servizio di tassì.
A tale proposito il Consiglio federale ricorda che il Consiglio
nazionale e il Consiglio degli Stati non hanno dato seguito
all'iniziativa del Canton Zurigo del 1999, che chiedeva un'aliquota
d'imposta ridotta per i trasporti pubblici.

Contatto:

Heinz Keller
Amministrazione federale delle contribuzioni
Tel. +41/31/325'77'40

Dipartimento federale delle finanze
Comunicazione
CH-3003 Berna
Tel. +41/31/322'60'33
Fax +41/31/323'38'52
mailto:info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

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