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Decisioni sull'impostazione della revisione parziale della legge sull'asilo

Berna (ots)

Il 26 giugno 2002 il Consiglio federale ha deciso
l'impostazione della revisione parziale della legge sull'asilo.
Queste riguardano tra l'altro lo statuto giuridico delle persone oggi
ammesse provvisoriamente, la regolamentazione relativa allo Stato
terzo, la procedura d'asilo e la possibilità del ricorso nei centri
di registrazione e agli aeroporti nonché il divieto di lavoro.
Statuto giuridico delle persone oggi ammesse provvisoriamente
Al posto dell'attuale ammissione provvisoria, saranno creati due
nuovi statuti. I richiedenti l'asilo che non sono rifugiati
riconosciuti, ma che presumibilmente non lasceranno la Svizzera,
fruiranno di un'ammissione in vista d'integrazione. Quest'ultima
concerne soprattutto le persone il cui allontanamento dalla Svizzera
è inammissibile o inesigibile sotto il profilo del diritto
internazionale, come accertato dalle autorità preposte all'asilo.
L'ammissione in vista d'integrazione comporta segnatamente un
migliore accesso al mercato del lavoro. Inoltre, per quanto concerne
il ricongiungimento familiare, devono in linea di massima valere le
stesse condizioni applicate agli stranieri con un permesso di dimora.
Si dovrà segnatamente promuovere l'apprendimento di una lingua
ufficiale e la formazione professionale da parte delle persone
ammesse in vista d'integrazione. Tuttavia, le persone passibili di
pena saranno escluse da questo tipo di ammissione.
Le persone per le quali è impossibile l'esecuzione
dell'allontanamento saranno soltanto tollerate. Esse fruiranno dello
stesso statuto attualmente valido per le persone ammesse
provvisoriamente.
Regolamentazione relativa allo Stato terzo
La regolamentazione relativa allo Stato terzo, proposta nella
revisione parziale della legge sull'asilo, prevede che i richiedenti
l'asilo, che prima di presentare la loro domanda d'asilo hanno
soggiornato in uno Stato terzo sicuro e possono farvi ritorno, devono
essere allontanati in questo Stato, senza che si entri nel merito
della loro domanda d'asilo. D'ora in poi il Consiglio federale avrà
la competenza di designare gli Stati terzi sicuri. Per quanto
riguarda gli Stati terzi sicuri, si tratterà segnatamente dei Paesi
limitrofi.
Nondimeno, vi potranno essere anche eccezioni nell'applicazione
della regolamentazione relativa allo Stato terzo, come ad esempio
quando un richiedente l'asilo ha parenti stretti in Svizzera.
Procedura d'asilo e possibilità di ricorso nei centri di
registrazione e agli aeroporti
La possibilità di ricorso nella procedura d'asilo accelerata e
agli aeroporti deve essere elaborata conformemente al diritto
pubblico internazionale. D'ora in poi, per interporre ricorso nella
procedura accelerata contro decisioni di non entrata nel merito e
contro decisioni d'asilo e d'allontanamento, un richiedente l'asilo
disporrà di cinque giorni lavorativi. In questi casi, la Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) dovrà decidere in
principio entro cinque giorni lavorativi.
La procedura all'aeroporto sarà ampliata in una procedura d'asilo
accelerata completa. In tal modo l'UFR potrà prendere all'aeroporto
essenzialmente tutte le decisioni come nella procedura interna.
Qualora prevista dalla legge, l'audizione federale avverrà
direttamente all'aeroporto con rappresentanti delle istituzioni di
soccorso. La procedura all'aeroporto sarà dunque simile a quella
applicata nel Paese dato che sarà dotata di estese competenze
decisionali e di assegnazione.
Nella misura in cui l'esecuzione dell'allontanamento è prevedibile
a partire dal centro di registrazione, la carcerazione in vista del
rinvio forzato sarà di 20 giorni al massimo.
Divieto di lavoro
Il Consiglio federale deve poter disporre a livello di legge della
competenza di emanare un divieto di lavoro. Quest'ultimo deve essere
ristretto a determinati gruppi di richiedenti l'asilo ed essere
limitato nel tempo. In tal modo il Consiglio federale sarà in grado
di reagire a determinate situazioni e crisi. Inoltre, potrà essere
evitata la migrazione secondaria di persone provenienti da altri
Paesi d'accoglienza.
Contatzo:
Brigitte Hauser-Süess
Servizio d'informazione UFR
Tel. +41/31/325'93'50
Dominique Boillat
Servizio d'informazione UFR
Tel. +41/31/325'98'80

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