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Vietata l'organizzazione terroristica Al Qaïda

Berna (ots)

Il Consiglio federale prende misure di lotta contro il 
terrorismo
il Consiglio federale ha deciso di adottare misure
destinate alla lotta contro il terrorismo internazionale. Su proposta
del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Consiglio
federale ha vietato l'organizzazione terroristica Al Qaïda, ampliato
l'obbligo di informazione e introdotto il diritto di comunicazione
nei confronti dell'Ufficio federale di polizia.
Ha inoltre deciso di potenziare sul piano degli effettivi la
difesa preventiva contro il terrorismo. Ha inoltre deciso di
ratificare il più rapidamente possibile la Convenzione contro il
finanziamento delle attività terroristiche e di aderire alla
cosiddetta «Convenzione sulle bombe».
Divieto di Al Qaïda
La base legale per il divieto di Al Qaïda e di sue eventuali
organizzazioni successive o di sostegno sono gli articoli 184 e 185
della Costituzione federale. Giusta tali articoli, il Consiglio
federale può emanare ordinanze e decisioni per tutelare la sicurezza
interna e le relazioni esterne. Sulla scorta delle conoscenze
attuali, l'organizzazione Al Qaïda è quanto meno corresponsabile
degli attacchi terroristici contro il World Trade Center a Nuova York
e il Pentagono a Washington. Il Consiglio federale la ritiene una
minaccia pericolosa per la sicurezza della comunità internazionale e
quindi anche per la Svizzera.
Non sono vietate soltanto tutte le attività dell'organizzazione in
sé, bensì anche le azioni - ad esempio la propaganda - che servono al
loro sostegno. È parimenti possibile confiscare i valori patrimoniali
dell'organizzazione. Le infrazioni sono punite con una multa o con la
detenzione.
Fino ad oggi non sono state rilevate in Svizzera strutture
dell'organizzazione. Il divieto ha quindi soprattutto effetto
preventivo ed è limitato al 31 dicembre 2003.
Estensione dell'obbligo d'informazione e del diritto di
comunicazione
Facendo uso della sua competenza in merito, il Consiglio federale
ha esteso l'obbligo d'informazione delle autorità e delle
organizzazioni che adempiono compiti pubblici. Inoltre ha concesso
loro un ulteriore diritto di comunicazione. In tale contesto si è
basato sull'articolo 13 della legge federale sulle misure per la
salvaguardia della sicurezza interna della Svizzera. In tal modo
s'intende migliorare l'acquisizione a titolo preventivo di
informazioni. Informazioni suppletive sono necessarie, segnatamente,
per reperire membri e strutture di organizzazioni di stampo
terroristico in Svizzera.
Un'estensione dell'obbligo di comunicazione e d'informazione è
invero prevista nella legge, ma finora non è ancora stata posta in
vigore. Il Consiglio federale può ordinarla per un periodo limitato
al fine di scoprire e sopprimere una minaccia concreta per la
sicurezza interna o esterna del Paese. L'ampliamento deciso
dell'obbligo di informazione e l'introduzione del diritto di
comunicazione sono limitati fino al 31 dicembre 2002.
Il segreto professionale legale (medici, dentisti, ecclesiastici,
avvocati, notai, nonché revisori, farmacisti, ostetriche insieme al
loro personale sanitario il cui obbligo del segreto è previsto nel
diritto delle obbligazioni), nonché il segreto postale, delle
telecomunicazioni e bancario sono garantiti.
La prassi degli obblighi supplementari in materia di informazione
e del dirtto di comunicazione soggiace alla vigilanza del Parlamento
e del Consiglio federale.
Convenzioni internazionali e misure personali
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di ratificare il più
rapidamente possibile la Convenzione contro il finanziamento delle
attività terroristiche e di preparare la Convenzione relativa alla
lotta contro gli attentati terroristici (»convenzioni sulle bombe»).
Aderendo a queste convenzioni dell'ONU la Svizzera intende
rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza e
sottolineare la sua volontà di collaborare. Il Consiglio federale non
intende permettere che dalla Svizzera operino organizzazioni che
minacciano la sicurezza di altri Stati.
Il Consiglio federale ha quindi assicurato 5 posti all'Ufficio
federale di polizia destinati al potenziamento della lotta contro il
terrorismo.

Contatto:

Urs von Daeniken,
Servizio di analisi e prevenzione, Ufficio federale di polizia,
tel. +41 31 322 45 14

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