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Per gli autotreni, il limite di velocità fuori delle località passerà a 80 km/h

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha deciso la modifica
dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) per il
1° gennaio 2001. Le principali novità sono l'innalzamento a 80 km/h
della velocità massima fuori delle località per gli autotreni e i
veicoli articolati, l'obbligo di fissare i bambini negli autoveicoli
mediante dispositivi di sicurezza e norme meno restrittive per il
trasporto di biciclette tramite dispositivi da applicare alla coda
del veicolo.
Già oggi, sulle strade extraurbane, gli autotreni e i veicoli
articolati circolano come se per loro valesse un limite di velocità
di 80 km/h. Questo dato è emerso da uno studio svolto dall'Istituto
per la pianificazione del traffico, la tecnica dei trasporti e la
costruzione di strade e ferrovie del Politecnico federale di Zurigo.
Ciò non ha tuttavia compromesso la sicurezza stradale: fra il 1984 e
il 1998, gli incidenti che hanno coinvolto questi tipi di veicoli
sono addirittura diminuiti in termini assoluti, nonostante il forte
aumento del numero di mezzi pesanti in circolazione. La velocità
effettiva tenuta da questi automezzi, e la conseguente maggiore
armonizzazione con la velocità degli altri utenti della strada, ha
portato ad una diminuzione degli incidenti dovuti a sorpassi e a
collisioni con i veicoli circolanti in senso inverso. Il Consiglio
federale ha voluto tenere conto di questo fatto e ha modificato le
relative disposizioni della ONC, portando da 60 a 80 km/h la velocità
massima consentita agli autotreni e ai veicoli articolati fuori delle
località.
Ulteriori modifiche
  • Anche sui sedili posteriori, tutti i bambini fino a 7 anni dovranno essere trattenuti da appositi dispositivi di sicurezza (per es. seggiolini) omologati conformemente alle disposizioni del regolamento ECE. Pure i bambini di età compresa fra i sette e i dodici anni dovranno essere assicurati per mezzo di tali dispositivi oppure indossare le cinture di sicurezza esistenti. Queste modifiche entreranno in vigore solamente il 1° gennaio 2002, per lasciare agli automobilisti il tempo di acquistare i necessari dispositivi.
  • Le biciclette trasportate mediante dispositivi applicati alla coda del veicolo potranno sporgere lateralmente dal veicolo stesso. Per ragioni di sicurezza, le biciclette potranno sporgere al massimo di 20 centimetri per lato; la larghezza massima complessiva non dovrà essere superiore a 2 metri. Il dispositivo di trasporto, invece, non può sporgere lateralmente dal veicolo.

Contatto:

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni Servizio stampa.
Werner Jeger, capo della divisione comportamento nel traffico,
Ufficio federale delle strade, tel. +41 31 323 42 53.

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