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Adeguamento della legislazione alla nuova Costituzione federale il 1 febbraio 2001 il Consiglio federale porrà in vigore due leggi federali

Berna (ots)

Il 1 febbraio 2001, il Consiglio federale porrà in
vigore la legge federale concernente l´adeguamento della legislazione
federale alla garanzia del segreto redazionale e la legge federale
concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri. Si
conclude così la prima fase di adeguamento della legislazione alla
nuova Costituzione federale. In una seconda fase, si procederà
all´adeguamento di altre leggi federali e all´esecuzione dei mandati
legislativi della nuova Costituzione federale.
La nuova Costituzione federale è entrata in vigore il 1 gennaio
2000 e ha reso necessario un adeguamento della legislazione in nove
ambiti. Per sette di questi, le modifiche corrispondenti sono entrate
in vigore già il 1 gennaio o il 1 marzo 2000. La legge federale
concernente l´adeguamento della legislazione federale alla garanzia
del segreto redazionale e la legge federale concernente le liberalità
e le onorificenze di Governi esteri sono state adottate il 23 giugno
2000 dal Parlamento, a seguito di un esame approfondito. Il termine
di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.
La legge federale concernente l´adeguamento della legislazione
federale alla garanzia del segreto redazionale armonizza tre leggi di
procedura con la nuova Costituzione federale, la quale garantisce,
all´articolo 17 capoverso 3, il segreto redazionale. Già dal 1998, il
Codice penale prevede, all´articolo 27bis, una norma corrispondente.
La sanzione del segreto redazionale nella Costituzione offre ora
l´opportunità di armonizzare anche il testo delle leggi di procedura.
Il divieto di accettare onorificenze resta legittimo
L´articolo 12 della vecchia Costituzione federale vietava ai
membri delle autorità federali, dei Governi cantonali e del
Parlamento nonché a tutti i membri dell´esercito di accettare titoli
e insegne cavalleresche da Governi esteri. Tale disposizione vietava
inoltre ai dipendenti di Confederazione e Cantoni di accettare
liberalità da autorità estere. Nel corso delle deliberazioni inerenti
alla nuova Costituzione federale, l´Assemblea federale aveva deciso
di stralciare tale divieto dalla Costituzione, per inserirlo nella
legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi
esteri. Il divieto per gli agenti pubblici di esercitare una funzione
ufficiale a favore di uno Stato estero e di accettare titoli e
insegne cavalleresche da autorità estere permane legittimo: esso ha
un effetto preventivo, corrisponde ai valori democratici fondamentali
della Svizzera, in cui titoli e insegne cavalleresche non fanno parte
della tradizione, previene gli abusi e la dipendenza degli agenti
pubblici nei confronti di autorità estere.

Contatto:

Aldo Lombardi, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 322 41 84,
e-mail: aldo.lombardi@bj.admin.ch.

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