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Via libera alla procedura di consultazione per un nuovo articolo sulle istituzioni universitarie nella Costituzione federale

Berna (ots)

Il nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie, per il quale è stata aperta la procedura di
consultazione, fornisce una solida base costituzionale alle riforme
avviate con la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle
università. Al contempo crea una piattaforma favorevole per ulteriori
sviluppi nel settore universitario svizzero. L'orientamento
programmatico dell'articolo costituzionale proposto impegna la
Confederazione ed i Cantoni ad armonizzare le loro politiche
universitarie su scala nazionale e con uno spirito partenariale.
Un'ulteriore novità è costituita dalla definizione dell'obiettivo
generale, a cui mira la guida politica delle istituzioni;   si tratta
in primo luogo di creare condizioni favorevoli per permettere alle
istituzioni universitarie stesse di assicurare la qualità
dell'insegnamento e della ricerca.
L'articolo costituzionale proposto mira alla guida partenariale
dell'intero settore delle istituzioni universitarie. L'obiettivo di
questo progetto è la creazione di una solida base costituzionale per
una politica delle istituzioni universitarie concepita in maniera
complessiva e concertata a livello nazionale.  Tale settore va
considerato come un'unità capace di agire come insieme coerente pur
essendo composta da diverse istituzioni responsabili. Questo
approccio consente di creare le condizioni necessarie per unire le
forze, definire le priorità, assicurare ed incrementare in maniera
duratura le capacità d'innovazione e di rendimento delle istituzioni
universitarie svizzere.
Il nuovo articolo costituzionale si basa sul federalismo
cooperativo, che è il principale pilastro della formazione di grado
terziario. Esso fissa sette competenze comuni della Confederazione e
dei Cantoni nella definizione dei seguenti principi:
- Autonomia delle istituzioni universitarie
Tutte le istituzioni universitarie dispongono di un grado di
autonomia comparabile attraverso la determinazione di standard minimi
che permettono di creare  condizioni di base identiche a livello
istituzionale.
- Accesso alle istituzioni universitarie
Una regolamentazione armonizzata dell'accesso alle istituzioni
universitarie e la garanzia della maggiore permeabilità possibile tra
le singole università e tra le varie istituzioni universitarie dello
stesso tipo contribuirà al promovimento della mobilità nel contesto
nazionale ed internazionale.
- Riconoscimento di cicli di studio e istituzioni
Sia singoli cicli di studio che intere istituzioni universitarie
potranno essere oggetto di una procedura di riconoscimento
standardizzata a livello svizzero, sotto forma del cosiddetto
accreditamento. L'accreditamento si fonda su principi e standard
minimi stabiliti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni.
- Mobilità di studenti, docenti e ricercatori
Il promovimento della mobilità come competenza fondamentale comune
della Confederazione e dei Cantoni costituirà il presupposto per una
politica coordinata e trasparente su scala nazionale  a vantaggio
degli studenti e dei docenti.
- Riconoscimento di diplomi e studi effettuati
Attualmente i diplomi rilasciati dalle università cantonali non
sono necessariamente riconosciuti in tutta la Svizzera. Lo stesso si
dica degli esami intermedi e dei diplomi delle scuole universitarie
professionali. Il nuovo articolo permetterà a Confederazione e
Cantoni di regolamentare insieme a grandi linee il riconoscimento,
tra l'altro, di diplomi, attestati di studio, esami intermedi.
- Garanzia della qualità
Il controllo della qualità è in primo luogo un compito importante
delle stesse istituzioni universitarie e costituisce una condizione
importante al fine di promuovere la qualità e creare trasparenza, due
esigenze che superano i confini della singola istituzione
universitaria. Con questa disposizione la garanzia della qualità, che
era stata introdotta per le universtà con la legge sull'aiuto alle
università, sarà ancorata a livello costituzionale e potrà essere
estesa a tutte le istituzioni universitarie.
- Finanziamento delle istituzioni universitarie
Lo scopo è stabilire criteri per creare trasparenza, in
particolare anche per quanto concerne i costi. La Confederazione ed i
Cantoni dovranno fissare i principi per l'assegnazione delle risorse,
come per esempio il finanziamento in base alle prestazioni, la
valutazione della qualità e l'uguaglianza di trattamento degli
istituti aventi compiti paragonabili. Le istituzioni responsabili
continuano ad avere la competenza per il finanziamento delle loro
istituzioni universitarie e e sono quindi libere di  assegnare
ulteriori finanziamenti alle loro istituzioni universitarie,
aumentando cos" la loro competitività. Anche la Confederazione
continua ad avere la possibilità di elargire contributi finanziari ad
istituzioni universitarie.
Il progetto di un nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie fa seguito ad  un mandato conferito dalle Camere
federali nel 1999. In quell'anno fu approvata la nuova legge federale
sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore
universitario con una validità limitata ad otto anni ed al contempo
fu incaricato il Consiglio federale di presentare un nuovo articolo
costituzionale sulle istituzioni universitarie. L'attuazione del
mandato da parte dei dipartimenti incaricati del promovimento delle
istituzioni universitarie, il DFI ed il DFE, si è fondata sugli
orientamenti di un gruppo di  direzione politica formato dalla
direttrice del DFI, dal direttore del DFE e dal Comitato della
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione.
La procedura di consultazione dura fino al 31 dicembre 2001.
L'ulteriore procedimento prevede che il progetto di articolo, una
volta concluse le deliberazioni parlamentari nel 2002, sarà
sottomesso al voto del popolo verso la fine del 2003 o all'inizio del
2004.
DIPARTIMENTO FEDERALE             DIPARTIMENTO FEDERALE
DELL'INTERNO                      DELL'ECONOMIA
Servizio stampa e informazione    Servizio stampa e informazione

Contatto:

Dr. Beat Vonlanthen, Segretariato di Stato dell'Aggruppamento per la
scienza e la ricerca (ASR), vicedirettore ASR, tel. +41 31 322 68 39

Annessi:
- Allegato 1: nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie
- progetto del nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni
universitarie
- commento sull'articolo costituzionale proposto

Il comunicato stampa ed i documenti per la procedura di consultazione
sono disponibili anche sul sito del Segretariato di Stato
dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (www.admin.ch/gwf).

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