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Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft

Diritto di ricorso delle organizzazioni: il Consiglio federale vuole procedure più rapide e maggior trasparenza

Berna (ots)

L’attuazione del diritto di ricorso delle
organizzazioni va migliorata con misure mirate. E il Consiglio 
federale si sta adoperando in tal senso. Come sottolineato nelle sue 
risposte a diversi interventi parlamentari, il Governo ritiene che 
sia ancora possibile intervenire sulla durata dei procedimenti, 
sull’esame d’impatto ambientale e sulla trasparenza delle procedure 
interne alle organizzazioni e degli accordi fra committenti e 
ricorrenti. Precisa inoltre che le prescrizioni volte ad accelerare 
le procedure sono innanzitutto di competenza dei Cantoni.
Il Consiglio federale si è espresso venerdì su numerosi interventi 
parlamentari relativi al diritto di ricorso delle organizzazioni, 
escludendo categoricamente l’abolizione di tale strumento. Sancito a 
suo tempo nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio 
ed in quella sulla protezione dell’ambiente, questo diritto ha 
l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme ambientali. Di 
solito, infatti, gli interessi delle persone fisiche e giuridiche 
non coincidono con gli scopi della legge sulla protezione 
dell’ambiente. E il diritto di ricorso delle organizzazioni 
garantisce che, in caso di progetti relativi ad impianti con un 
forte impatto ambientale, le decisioni prese dalle autorità e dal 
popolo vengano esaminate in modo indipendente dagli organi di 
ricorso competenti, favorendo così soluzioni equilibrate. 
L’efficacia in tal senso del diritto di ricorso delle organizzazioni 
è dimostrata da un’esperienza pluriennale. Se venisse abolito, 
sarebbe necessario introdurre altri strumenti per assicurare la 
corretta attuazione della legislazione ambientale. Occorre tuttavia 
ancora impegnarsi a fondo per ovviare alle carenze ancora presenti e 
impedire eventuali abusi, soprattutto nel settore degli accordi 
finanziari fra ricorrenti e committenti.
Il Governo ritiene inoltre che, in aggiunta alle misure già adottate 
(riquadro 1), esistano ancora possibilità di miglioramento. Si 
tratta in particolare di semplificare l’esame d’impatto ambientale e 
di evitare gli abusi mediante una definizione più precisa del 
diritto di ricorso delle organizzazioni. Ed è questa la direzione 
indicata anche dalla Commissione degli affari giuridici del 
Consiglio nazionale il 23 agosto 2003 durante la trattazione 
dell’iniziativa parlamentare Hofmann.
• Procedure più brevi È necessario introdurre disposizioni 
specifiche per prevenire i ritardi legati ai ricorsi delle 
organizzazioni. In particolare, dev’essere possibile anticipare 
l’inizio dei lavori per le parti delle opere edili la cui 
realizzazione non dipende dall’esito delle procedure di ricorso. 
Inoltre, i punti contestati che possono essere trattati nelle prime 
fasi di una procedura non devono più essere ammessi nelle fasi 
successive.
• EIA più semplice Occorre portare avanti le misure previste dal 
Consiglio federale l’11 febbraio 2004 nella sua risposta al 
postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio 
nazionale sulla valutazione dell’EIA (01.3266). In particolare, è 
necessario aggiornare l’elenco degli impianti soggetti ad esame 
d’impatto ambientale, allegato all’OEIA, e semplificare 
l’elaborazione del RIA (rapporto d’impatto ambientale). Al fine di 
ottimizzare la procedura, le esigenze ambientali vanno inoltre 
considerate non solo a livello di progetti, bensì già nell’ambito 
della pianificazione del territorio.
• Informazione sui ricorsi presentati dalle organizzazioni Con un 
rapporto annuale, le organizzazioni devono informare l’opinione 
pubblica sulle opposizioni ed i ricorsi presentati. Sarebbe inoltre 
opportuno obbligare le stesse organizzazioni a pubblicare i propri 
conti economici relativi alle attività legate al diritto di ricorso.
• Disposizioni giuridiche sul contenuto degli accordi fra 
committenti ed organizzazioni Occorre stabilire, nell’ambito del 
diritto federale, quali accordi, in particolare di tipo finanziario, 
possono essere ammessi fra committenti ed organizzazioni.
Le lunghe controversie intorno ai grandi progetti vengono spesso 
imputate, a torto, al diritto di ricorso delle organizzazioni. In 
realtà, sono invece i privati a presentare il maggior numero di 
ricorsi. Inoltre, proprio nell’ambito di grandi progetti in aree 
densamente popolate ed intensamente sfruttate, il diritto di ricorso 
delle organizzazioni induce al contrario i privati a rinunciare 
all’opposizione quando un’organizzazione è coinvolta nella 
procedura. Per quanto riguarda la durata delle procedure stesse, il 
Consiglio federale sottolinea che gran parte dei progetti 
interessati dal diritto di ricorso delle organizzazioni è di 
competenza dei Cantoni. Spetta pertanto alle autorità cantonali 
emanare le relative prescrizioni.
Berna, 1º ottobre 2004
DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni
Servizio stampa e informazione
Informazioni: 
Gérard Poffet, vicedirettore dell’UFAFP, 031 324 78 60
Christoph Zäch, capo della Divisione giuridica dell’UFAFP, 031 322 
93 54
Allegato: Ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni 
di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del 
paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) ed elenco delle 
organizzazioni legittimate a ricorrere.
Ottimizzazione del diritto di ricorso delle organizzazioni: cosa è 
già stato fatto?
• Per migliorare il coordinamento fra l’attuazione della legge sulla 
pianificazione del territorio e quella della legge sulla protezione 
dell’ambiente nell’ambito degli impianti a forte affluenza (ad es. 
centri commerciali), l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
(ARE) e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del 
paesaggio (UFAFP) hanno elaborato specifiche raccomandazioni, 
inviate in consultazione nell’estate del 2004. Si stanno ora 
valutando i risultati di tale consultazione.
• Nell’aprile del 2004 sono state pubblicate le raccomandazioni del 
DATEC sulle trattative legate ai progetti sottoposti al diritto di 
ricorso delle organizzazioni. Il documento stabilisce in particolare 
l’inammissibilità del versamento di indennità finanziarie alle 
organizzazioni in cambio della non presentazione o del ritiro di 
ricorsi. Ciò contraddice infatti lo scopo legale dello stesso 
diritto di ricorso delle organizzazioni.
• La valutazione del diritto di ricorso delle organizzazioni, 
effettuata nel 2000, e quella dell’esame d’impatto ambientale (EIA), 
nel 2003, hanno dimostrato la sostanziale efficacia dei ricorsi 
delle organizzazioni e dell’EIA, definendo inoltre le possibili 
soluzioni per ottimizzare questi due strumenti.
• La legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle 
procedure d’approvazione dei piani (con il pacchetto di ordinanze) 
mira ad uniformare, accelerare, ottimizzare e concentrare i progetti 
di infrastrutture che rientrano nelle competenze della 
Confederazione.
Diritto di ricorso delle organizzazioni: lunga tradizione in 
Svizzera L’istituto del diritto di ricorso delle organizzazioni, 
sancito da decenni nella legislazione svizzera, ha dimostrato di 
essere uno strumento efficace ed economico per l’attuazione del 
diritto. È contemplato:
•	dal 1980 nella legge sulla protezione dei marchi, e in 
particolare all’articolo 56, come diritto di ricorso delle 
associazioni professionali ed economiche, esteso nel 1992 anche 
alle organizzazioni per la protezione dei consumatori;
•	dal 1966 all’articolo 12 della legge sulla protezione della 
natura e del paesaggio;
•	dal 1966 all’articolo 58 della legge sul lavoro come 
diritto di ricorso delle associazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori;
•	dal 1985 all’articolo 55 della legge sulla protezione 
dell’ambiente come diritto di ricorso delle organizzazioni di 
protezione dell’ambiente;
•	dal 2003 all’articolo 28 della legge sull’ingegneria 
genetica come diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione 
dell’ambiente;
• nelle questioni relative alla protezione dei consumatori e persino 
all’articolo 97 della Costituzione federale. È stato infine 
concretizzato all’articolo 10 capoverso 2 lettera b della legge 
federale contro la concorrenza sleale.

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  • 24.09.2004 – 11:25

    Meno protezione per il lupo

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