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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

EVD: Pacchetto agricolo giugno 2005

Berna (ots)

In data odierna il Consiglio federale ha varato le
modifiche di cinque ordinanze in ambito agricolo nonché respinto la 
domanda presentata dall'organizzazione di categoria del Tilsiter 
volta ad estendere le misure di solidarietà. Contingentamento 
lattiero: in virtù dell'articolo 31 della legge sull'agricoltura, le 
organizzazioni di categoria possono fissare i rispettivi 
quantitativi di latte e, in caso di necessità, presentare una 
domanda di adeguamento del contingente. La Coopérative des 
producteurs de fromage d’alpage "L'Étivaz" è la prima organizzazione 
di categoria che ha inoltrato una domanda in tal senso. Il Consiglio 
federale l'ha accolta e pertanto saranno aumentati i contingenti 
alpestri dei membri di tale organizzazione di categoria.
Ordinanza sullo zucchero: sulla scorta dei programmi di sgravio 
delle finanze federali, il Consiglio federale ha ridotto l'indennità 
che sarà corrisposta agli zuccherifici per la trasformazione delle 
barbabietole da zucchero raccolte nel 2005 e nel 2006. Per quanto 
riguarda le indennità, a partire dal raccolto 2007 non verrà più 
tenuto in considerazione il saldo del maggiore o minore introito 
dalla vendita di zucchero. Pertanto il rischio del minore introito 
dovrà essere sopportato unicamente dall'economia zuccheriera.
Ordinanza sulle importazioni agricole: il tributo doganale sullo 
zucchero comprende dazi e contributi per la gestione di scorte 
obbligatorie (fondo di garanzia). Visto il minore fabbisogno 
finanziario per la tenuta di scorte obbligatorie, i rispettivi 
contributi hanno potuto venir ridotti. Onde mantenere la protezione 
alla frontiera, il Consiglio federale ha incrementato i dazi sullo 
zucchero.
Il Consiglio federale ha aumentato il contingente doganale parziale 
delle uova di trasformazione di 3'000 tonnellate a scapito del 
contingente doganale parziale delle uova destinate al consumo. In 
tal modo risponde alla crescente domanda di uova di trasformazione 
da parte dell'industria svizzera dei prodotti di uova.
Ordinanza sulla frutta e la verdura: nel settore della frutta è 
stato semplificato il calcolo dei contributi per l'esportazione di 
concentrato di succo di mela e di pera. D'ora in poi verranno 
fissati contributi unitari prima di ogni periodo d'esportazione. In 
tal modo il Consiglio federale delega maggiori responsabilità agli 
esportatori.
Infine il Consiglio federale ha respinto la domanda inoltrata dalla 
Tilsiter Switzerland GmbH volta ad estendere ai non membri le misure 
di solidarietà (contributo per chilogrammo di formaggio destinato al 
finanziamento del marketing del Tilsiter). La Tilsiter Switzerland 
GmbH non adempie infatti i requisiti posti dall'ordinanza sulle 
organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.
Informazioni:
Ufficio federale dell'agricoltura,
Divisione principale Produzione e affari internazionali,
Jacques Chavaz,
Direttore supplente,
tel. 031 322 25 02

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