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Obbligo d'indicazione delle tariffe odontoiatriche e di annuncio dei prezzi per i numeri telefonici dei servizi a valore aggiunto: il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore

Berna (ots)

I dentisti dovranno rendere noti i loro prezzi, lo stesso dovranno 
fare gli offerenti di servizi telefonici a valore aggiunto, e i 
commercianti in futuro dovranno includere le tasse di smaltimento 
anticipate nei prezzi indicati. Il 21 gennaio 2004, il Consiglio 
federale ha approvato la modifica dell'ordinanza sull'indicazione 
dei prezzi e ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° giugno 2004. Le 
prestazioni di servizi odontoiatrici saranno assoggettate 
all'obbligo di indicazione dei prezzi. A differenza delle 
prestazioni di servizi medici, che normalmente sono saldate tramite 
le casse malati, le prestazioni di servizi odontoiatrici sono 
fatturate direttamente al consumatore. È perciò evidente il suo 
interesse a essere informato dei prezzi prima di ricorrere a una 
cura, anche se il prezzo definitivo non può essere stabilito con 
precisione in anticipo. Quest'ultimo è la risultante di diversi 
fattori, che dipendono in particolare dallo stato dei denti della 
singola persona. Chi vuole conoscere in anticipo e con la maggior 
precisione possibile il prezzo definitivo ha la possibilità di 
chiedere un preventivo, generalmente gratuito. Il modo d'indicazione 
dei prezzi è fissato in un foglio informativo, con soluzioni 
flessibili. L'elemento fondamentale è costituito dal riferimento al 
valore del punto, che si fonda su un sistema convenuto in base al 
diritto privato e che quindi non può essere ripreso tale e quale in 
un'ordinanza di diritto pubblico. In questo sistema, la fissazione e 
la comunicazione del valore del punto sono di competenza del singolo 
dentista.
Per i servizi telefonici a valore aggiunto la cui tassa di base o il 
cui prezzo al minuto superano i due franchi, al cliente non può 
essere fatturata nessuna prestazione il cui prezzo non sia stato 
indicato chiaramente in anticipo. Questa regola si applica a tutti i 
servizi a valore aggiunto a pagamento, indipendentemente dal tipo di 
numero (01, 031, 08xy-, 090x- o numeri abbreviati) o dai mezzi 
tecnici (rete fissa, fax, internet) attraverso i quali vengono 
offerti. Se le tasse fisse superano i dieci franchi o se il prezzo 
al minuto supera i cinque franchi, il servizio a valore aggiunto può 
essere addebitato al cliente soltanto se questo ha confermato il 
collegamento con un segnale speciale. Anche per i servizi a valore 
aggiunto offerti attraverso la telefonia mobile devono essere 
indicati l'eventuale tassa di base e il prezzo per unità 
d'informazione. Il consumatore deve inoltre essere informato sulla 
procedura per disattivare il servizio, dato che la sua preventiva 
approvazione implica di norma la trasmissione di diverse singole 
informazioni (SMS/MMS ecc.).
Infine, in futuro occorrerà includere nel prezzo indicato le tasse 
di smaltimento anticipate e facoltative, come quelle prelevate nel 
settore della protezione ambientale (per bottiglie PET, apparecchi 
elettrici ed elettronici, ecc.). Questa disposizione sarà applicata 
a partire dal 1° giugno 2005, mentre le altre disposizioni 
entreranno in vigore già il 1° giugno di quest'anno. Durante il 
periodo transitorio, le tasse di smaltimento anticipate dovranno 
però essere indicate separatamente sia nel punto vendita che nella 
pubblicità.
Informazioni:
Guido Sutter,
seco,
servizio giuridico,
tel. +41 (0)31 322 28 14

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