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EFD: Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari: secondo rapporto parziale della Commissione di esperti Zimmerli

Berna (ots)

16 ago 2004 (DFF) Dopo il primo rapporto parziale
concernente la vigilanza integrata sui mercati finanziari, la 
Commissione di esperti, istituita dal Consiglio federale e diretta 
dal prof. Ulrich Zimmerli, ha presentato all'attenzione del DFF il 
secondo rapporto parziale relativo alle sanzioni in materia di 
vigilanza sui mercati finanziari. Partendo dall'attuale 
disciplinamento delle sanzioni viene proposta una nuova 
regolamentazione concisa e armonizzata, composta, da un lato, da 
disposizioni di carattere penale modificate e, dall'altra, da nuove 
sanzioni amministrative armonizzate.
Nel primo rapporto parziale, la "Commissione di esperti Zimmerli" ha 
presentato proposte sull'organizzazione della "vigilanza federale 
sui mercati finanziari (FINMA)" nonché sugli strumenti di vigilanza 
intersettoriali. Secondo le proposte della Commissione di esperti, 
in questa nuova autorità saranno integrati a livello organizzativo 
la Commissione federale delle banche (CFB) e l'Ufficio federale 
delle assicurazioni private (UFAP). Con il secondo rapporto parziale 
la Commissione di esperti completa la legge federale concernente la 
vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA), proposta nel primo 
rapporto, con un sistema di sanzioni. Vengono così indicati gli 
strumenti sanzionatori di cui dovrebbe essere dotata la futura 
FINMA.
Rapporto sulle sanzioni della CFB del mese di aprile del 2003
Su richiesta della Commissione di esperti, la CFB ha elaborato delle 
proposte per estendere e rafforzare il catalogo delle sanzioni in 
materia di vigilanza sui mercati finanziari. Nel suo rapporto 
dell'aprile 2003 sulle sanzioni, la CFB giunge alla conclusione che 
le sanzioni che possono essere attualmente inflitte non 
corrispondono più alle esigenze di una moderna vigilanza sui mercati 
finanziari. Essa constata che il sistema sanzionatorio non è 
sufficientemente differenziato, è parzialmente lacunoso e non è 
equilibrato. Il procedimento sanzionatorio si è inoltre dimostrato 
lento. La FINMA dovrebbe potere infliggere sanzioni patrimoniali e 
disporre limitazioni all'esercizio della professione attraverso 
decisioni di diritto amministrativo. La procedura dovrebbe 
sostanzialmente seguire la legge sulla procedura amministrativa ed 
essere completata e rafforzata da elementi di diritto processuale 
federale. Le fattispecie del diritto penale amministrativo, 
contenute attualmente nelle leggi sulla vigilanza, dovrebbero essere 
ridotte all'essenziale e le rimanenti fattispecie sostituite con 
sanzioni amministrative.
Sistema sanzionatorio elaborato
La Commissione di esperti Zimmerli ha esaminato il rapporto sulle 
sanzioni della CFB e lo considera una base di discussione 
innovativa. Per quanto concerne l'impostazione concreta del sistema 
sanzionatorio, la Commissione è tuttavia giunta a conclusioni 
parzialmente diverse in base a riflessioni sullo stato di diritto. 
Essa propone di rinunciare in linea generale a comminare sanzioni 
patrimoniali di diritto amministrativo e di continuare a infliggere 
multe di diritto penale amministrativo in caso di violazione degli 
obblighi. D'altro canto, le disposizioni di carattere penale vengono 
limitate all'essenziale nonché armonizzate e il quadro penale viene 
uniformemente elevato. Fattispecie penali non rilevanti per la 
prassi vengono abrogate. Sono inoltre proposte nuove sanzioni 
amministrative armonizzate.
Nel settore del diritto penale sono previste, tra l'altro, le 
seguenti novità:
  • per quanto possibile le fattispecie penali, che possono essere definite in modo uniforme per tutte le leggi speciali del diritto sulla vigilanza dei mercati finanziari, saranno regolate nella LFINMA. Ciò si applica alle violazioni degli obblighi delle società di controllo, ai reati in relazione con la tenuta dei libri commerciali e dei giustificativi, all'esame del conto annuale nonché alla violazione delle disposizioni delle autorità di vigilanza;
  • le altre fattispecie penali continuano a essere contenute nelle leggi speciali e sono state ridotte all'essenziale, uniformate e in parte abrogate;
  • per i delitti commessi intenzionalmente è comminata uniformemente una pena privativa della libertà fino a tre anni e una pena pecuniaria senza limite massimo (ossia al massimo 360 aliquote giornaliere e quindi 1 080 000 franchi), per i delitti compiuti per negligenza è comminata una pena pecuniaria di 250 000 franchi al massimo;
  • il DFF è l'autorità penale, che è già attualmente competente soprattutto in materia di reati commessi nel settore della vigilanza della CFB;
  • per abbreviare il corso delle istanze contro le decisioni penali del DFF, il Tribunale penale federale è ora designato quale unico tribunale di prima istanza per tutte le leggi in materia di diritto della vigilanza sui mercati finanziari.
Proposte della Commissione relative alle sanzioni amministrative:
  • la decisione d'accertamento acquista un'importanza centrale nel sistema delle sanzioni amministrative: se l'istituto sorvegliato viene accusato di una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza, la FINMA effettua il relativo accertamento in forma di decisione impugnabile. Quest'ultima ha carattere sanzionatorio e può essere impugnata nel quadro della procedura amministrativa;
  • la FINMA può confiscare gli utili conseguiti con una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza. Lo stesso vale per le perdite evitate;
  • se accerta una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza da parte dell'istituto, la FINMA può vietare temporaneamente al responsabile l'esercizio di una funzione dirigente in un istituto sorvegliato;
  • in caso di grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza la FINMA può pubblicare la sua decisione passata in giudicato (ad es. revoca dell'autorizzazione o decisione d'accertamento). Con la creazione di una base legislativa per la pubblicazione delle decisioni sanzionatorie della FINMA, viene attribuita a quest'ultima la competenza di impiegare lo strumento sanzionatorio del "naming and shaming". È usuale anche a livello internazionale rendere pubblicamente note le sanzioni.
Nessuna proposta concernente l'insider trading e la manipolazione 
dei corsi
Nell'ambito della vigilanza sul mercato, la Commissione di esperti 
rinuncia per il momento all'adozione di altre misure. Essa 
raccomanda di limitarsi in questo settore alla revisione in corso 
degli articoli 161 e 161bis CP nel quadro dell'attuazione delle 
raccomandazioni GAFI.
Ulteriore modo di procedere della Commissione di esperti
I lavori concernenti la questione dell'ampliamento della vigilanza 
prudenziale non sono ancora conclusi. In questo contesto, la 
Commissione di esperti preparerà un terzo rapporto parziale dopo 
aver conferito con il capo del DFF.
Informazioni per i giornalisti:
Barbara Schaerer, Dipartimento federale delle finanze / 
Vicepresidente della Commissione di esperti, tel.: 031 322 60 18
Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch

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