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Cambiamento dell'istituto di previdenza: il Consiglio federale valuta positivamente il rapporto parlamentare

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Il Consiglio federale ha espresso il suo parere su un rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSS-N) concernente il tema "Cambiamento dell'istituto di previdenza". Le disposizioni legali che disciplinano alcuni aspetti dello scioglimento dei contratti d'affiliazione o d'assicurazione entrate in vigore il 1° aprile 2004 in seguito alla 1a revisione LPP presentano lacune in due settori. Ritenendo che gli adeguamenti proposti dalla CSS-N sotto forma d'iniziativa parlamentare rappresentino un chiarimento della situazione giuridica di tutte le parti interessate, il Consiglio federale approva l'argomentazione del rapporto.

Nel quadro della 1a revisione LPP, il Parlamento ha disciplinato a 
livello di legge diversi aspetti dello scioglimento dei contratti 
nel settore della previdenza professionale. Nel corso dei dibattiti 
parlamentari, tuttavia, non si sono potute risolvere in modo 
esaustivo tutte le questioni aperte. Si è constatato che sono 
necessarie ulteriori disposizioni soprattutto in due ambiti.
Obbligo di fornire le prestazioni in caso di scioglimento del 
contratto di affiliazione Se un datore di lavoro scioglie il 
contratto d'affiliazione ad un istituto di previdenza e, 
conformemente alle disposizioni contrattuali, sia gli assicurati 
attivi che i beneficiari di rendite lasciano l'istituto, non è 
sempre garantito che al termine del contratto sia già stabilito 
quale istituto di previdenza assumerà gli impegni relativi alle 
rendite. Nel disciplinamento attuale non è inoltre chiaro in che 
misura l'istituto collettore sia tenuto a riprendere, oltre agli 
assicurati attivi, anche i beneficiari di rendite.
Per evitare l'assenza di un contratto che garantisca il versamento 
delle rendite in corso, la Commissione propone di permettere lo 
scioglimento dei contratti d'affiliazione unicamente se si è trovata 
una soluzione per i beneficiari. Allo stesso tempo sono precisati i 
compiti dell'istituto collettore, affinché questo non possa essere 
obbligato a riprendere beneficiari di rendite.
Diritto di disdetta per entrambe le parti Di recente alcuni istituti 
di previdenza e d'assicurazione hanno fatto parlare di sé per aver 
modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, ritoccando p. 
es. i contributi o il tasso di conversione oppure sopprimendo la 
garanzia del tasso d'interesse minimo LPP ("modello Winterthur"). È 
nata pertanto l'esigenza di definire a livello di legge un diritto 
di disdetta in caso di modifiche sostanziali delle condizioni 
contrattuali.
L'introduzione nella legge di un esplicito diritto di disdetta per 
entrambe le parti in caso di modifiche sostanziali delle condizioni 
contrattuali chiarisce la situazione giuridica: una modifica 
sostanziale deve essere comunicata con un determinato anticipo sulla 
sua entrata in vigore. La disposizione di legge definisce inoltre 
cosa si debba intendere per modifica sostanziale.
In linea di principio, il Consiglio federale approva le modifiche di 
legge proposte dalla Commissione al fine di colmare le lacune 
esistenti.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni: 	031 322 91 66
			Beatrix Schönholzer 
			Settore Alta vigilanza, finanziamento e 
questioni giuridiche PP
			Ufficio federale delle assicurazioni sociali
  • Il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale "Cambiamento dell'istituto di previdenza" è già disponibile sul sito Internet del Parlamento (http://www.pd.admin.ch/i/ed-pa-sgk-05-411.pdf)
  • La presa di posizione del Consiglio federale sarà prossimamente pubblicata sul sito dell'UFAS (www.ufas.admin.ch).

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