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DFI: Assicurazione malattie: pacchetto di riforme del DFI previsto per il 1° gennaio 2004

(ots)

Con l'introduzione di un pacchetto di riforme a livello d'ordinanza, il DFI intende potenziare la solidarietà tra gli assicurati, adeguare la loro partecipazione ai costi all'evoluzione dei costi assicurativi ed obbligare le casse malati ad aumentare la trasparenza, rendendo accessibile al pubblico una quantità maggiore di dati aziendali. La modifica d'ordinanza prevede anche misure contro gli abusi nel settore dei laboratori ed un'armonizzazione delle prescrizioni in materia di riserve. A favore degli assicurati che hanno scelto una "forma particolare d'assicurazione" verranno stabilite regole chiare inerenti al cambiamento d'assicurazione. La consultazione concernente la modifica d'ordinanza, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2004, durerà fino al 15 maggio 2003. Inoltre, al fine di aumentare la trasparenza, per il 1° gennaio 2004 gli assicuratori dovranno applicare in ogni Cantone una suddivisione in regioni di premi uniforme, finora facoltativa.

La partecipazione ai costi da parte degli assicurati 
nell'assicurazione di base è composta da un contributo annuo fisso 
(franchigia; solo per adulti) e dal 10 per cento dei costi eccedenti 
la franchigia (aliquota percentuale). Il Consiglio federale 
stabilisce l'importo della franchigia obbligatoria e l'importo 
massimo annuo dell'aliquota percentuale. Gli assicurati sono liberi 
di scegliere una franchigia più elevata, ottenendo in cambio una 
riduzione del premio.
Solidarietà nel sistema delle riduzioni per franchigie più elevate. 
Si può affermare che gli assicurati con una franchigia opzionale più 
elevata cagionano meno spese degli altri. Le riduzioni di cui godono 
sono però maggiori del rischio supplementare che assumono. Le 
riduzioni dovrebbero quindi essere fissate in modo da rispettare le 
esigenze attuariali. Così facendo si rinforza la solidarietà, 
mantenendo l'incentivo ad un comportamento attento ai costi. In base 
ai relativi calcoli si ottiene un nuovo quadro delle riduzioni 
massime possibili, espresse in percentuale dei premi. Allo stesso 
tempo viene abbassato il limite massimo delle riduzioni in franchi 
(fino ad un massimo dell'80% del rischio supplementare in franchi 
assunto con la franchigia opzionale, invece dell'attuale 100%).
Secondo un modello di calcolo la nuova regolamentazione dovrebbe 
sgravare i premi di circa 2 punti percentuali.
Franchigia e aliquota percentuale: adeguamento all'evoluzione dei 
costi Sulla base dell'evoluzione dei costi rilevata al 1° gennaio 
1998, il Consiglio federale ha aumentato la franchigia obbligatoria 
da 150 a 230 franchi. Il rincaro osservato da quella data ad oggi 
giustifica a partire dal 1° gennaio 2004 un aumento della franchigia 
a 300 franchi. Analogamente va aumentato anche l'importo massimo 
dell'aliquota percentuale annua da 600 a 800 franchi. Per i 
minorenni bisognerà continuare a pagare la metà di questa somma: il 
nuovo importo sarà quindi di 400 franchi. Questi provvedimenti 
dovrebbero sgravare i premi di circa 1,5 punti percentuali.
Regole più severe nel settore dei laboratori Le modifiche 
d'ordinanza dovranno permettere di lottare contro gli abusi 
riscontrati ultimamente nel settore dei laboratori. Si tratta 
essenzialmente dei conteggi irregolari delle analisi di laboratorio. 
Nelle modifiche viene data una descrizione, più precisa di quella 
attuale, delle analisi che verranno assunte dall'assicurazione di 
base, dei tipi di laboratori autorizzati a fornirle e dei 
responsabili per l'emissione della fattura. Allo stesso tempo 
verranno rese più severe le disposizioni sul controllo di qualità.
Più trasparenza a vantaggio degli assicurati Gli assicuratori 
saranno tenuti a mettere a disposizione di tutte le persone 
interessate una documentazione contenente il rapporto di gestione 
dell'esercizio trascorso, il bilancio, i conti d'esercizio, i dati 
principali per ramo assicurativo e altri dati numerici quali ad 
esempio gli importi dei premi, le riserve o i costi amministrativi. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) potrà inoltre 
richiedere la pubblicazione di ulteriori informazioni. L'UFAS 
dispone inoltre che a partire dal 1° gennaio 2004 la suddivisione 
delle regioni di premi all'interno dei Cantoni dovrà essere 
uniforme. In questo modo gli assicurati potranno confrontare meglio 
i premi, dato che per ogni assicuratore varrà la stessa suddivisione 
in regioni all'interno di ogni Cantone. Finora l'applicazione di 
questa suddivisione era solo raccomandata agli assicuratori. Questa 
decisione non fa parte delle modifiche d'ordinanza, ma è stata presa 
dall'UFAS sulla base delle sue competenze legali contemporaneamente 
all'adeguamento dell'ordinanza.
Armonizzare le riserve minime per aumentare la concorrenza Le 
riserve minime prescritte devono essere adeguate al livello 
attualmente valido per gli assicuratori più grandi (tra il 15 e il 
20% dei premi dovuti) al fine di migliorare la concorrenza tra gli 
assicuratori. La costituzione di riserve minime, che vanno 
attualmente dal 24 al 182%, svantaggia finanziariamente i piccoli e 
medi assicuratori. Per questi ultimi l'armonizzazione delle riserve 
comporterà tuttavia la stipulazione di un contratto di 
riassicurazione.
Cambiamento di assicurazione: miglioramenti per gli assicurati Nei 
casi in cui nel corso dell'anno civile gli assicuratori dovessero 
adeguare i premi o smettere di fornire un determinato prodotto 
assicurativo, la modifica d'ordinanza prevede chiare regole a 
vantaggio degli assicurati che hanno scelto "forme particolari 
d'assicurazione" (HMO, rete sanitaria, franchigie opzionali, 
assicurazione con bonus). Questi assicurati potranno in tal modo 
cambiare forma di assicurazione o assicuratore anche durante l'anno 
senza complicazioni. In caso di annuncio di nuovi premi, gli 
assicurati che volessero optare per un cambiamento potranno farlo 
già a partire da questo autunno.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
	Servizio Stampa e informazione
Informazioni:	tel. 031 324 07 37
	Daniel Wiedmer
	Vigilanza assicurazione malattie, caposettore 
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati:	Modifica d'ordinanza con commento
La panoramica della suddivisione in regioni all'interno dei Cantoni 
può essere consultata su Internet ai seguenti indirizzi:
http://www.bsv-vollzug.ch/storage/documents/535/535_2_de.xls
http://www.bsv-vollzug.ch/storage/documents/541/541_2_fr.xls
I Cantoni seguenti non sono compresi perché hanno una sola regione 
di premi (AG, AI, AR, BS, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SO, SZ, TG, UR, 
ZG)

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