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EDI: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: le rendite sono state adeguate al rincaro

(ots)

Il Consiglio federale ha deciso di concedere a partire dal 1° gennaio 2003 un'indennità di rincaro dell'1,2 per cento ai beneficiari di rendite d'invalidità e per superstiti affiliati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Le rendite dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verranno adeguate contemporaneamente a quelle dell'AVS. L'indennità è stato fissato sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

L'adeguamento concerne in genere tutte le rendite esistenti. 
Tuttavia le rendite versate per la prima volta dopo il 1° gennaio 
2001, quindi dopo l'ultimo adeguamento, verranno riviste secondo una 
tabella di calcolo particolare.
DIP. FEDERALE DELL'INTERNO
	Servizio Stampa e informazione
Informazioni:	tel. 031 322 90 77
Seraina Rohner
Settore Infortunio
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegato: ordinanza sulle indennità di rincaro ai beneficiari di 
rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria
I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono 
disponibili all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch 2 -

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